Spieghiamo le utilissime semplificazioni per la registrazione degli aggi delle tabaccherie che rientrano nel regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del DPR 29 settembre 1973.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2011 è stato pubblicato il D.M. 8 febbraio 2011 – Semplificazione della rilevazione degli aggi e dei compensi ai sensi dell’art. 23, c. 21 septies, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
Come noto gli esercenti attività di tabaccheria, anche se è riduttivo denominarla così visto l’ampliamento esponenziale dei servizi che possono attualmente fornire, rilevano i “ricavi” della loro attività, denominati aggi, sulla base di percentuali di vendita sui prodotti commercializzati o sui servizi resi.
Normalmente e di solito una volta l’anno l’Amministrazione Finanziaria o i gestori dei vari servizi, trasmettono un’attestazione riepilogativa degli aggi spettanti nel periodo.
Il decreto in commento prevede che le “tabaccherie” che rientrano nel regime contabile semplificato di cui all’art. 18 del DPR 29 settembre 1973, possono registrare cumulativamente e una sola volta all’anno, distinguendo però per ciascuna tipologia di operazione, l’ammontare degli aggi spettanti al rivenditore nel corso dell’anno.
Tale registrazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle operazioni.
Ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento la novità si applica già a decorrere dal 1’ gennaio 2011.
Ai fini del provvedimento in esame rientrano nella semplificazione contabile le operazioni relative a:
- cessione di generi di monopolio, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita, utilizzando come documentazione le fatture rilasciate dai depositi fiscali per i generi dagli stessi distribuiti;
- cessione di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonchè delle tasse di concessione governativa, relativamente all’importo dell’aggio spettante per la vendita;
- gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all’importo del margine spettante per il servizio della raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti;
- servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe, relativamente all’importo del compenso spettante per la prestazione del servizio, utilizzando come documentazione per le tre fattispecie idonea documentazione fiscalmente valida rilasciata dai fornitori e dai gestori informatici della gestione del prodotto o del servizio.
In ogni caso i rivenditori possono utilizzare anche qualsiasi ulteriore ed idonea documentazione rilasciata dai fornitori e gestori dalla quale siano desumibili inequivocabilmente gli aggi ovvero i compensi spettanti.
Riepilogando, i soggetti che esercitano le attività di cui alle lettere a – b – c – d sopracitate, possono, relativamente agli aggi e ai margini di vendita relativi alle suddette attività, provvedere alla registrazione degli stessi una sola volta all’anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Naturalmente qualora il rivenditore ponga in essere cessioni di altro genere ad esempio vendite complementari soggette a scontrino fiscale, o rivendita giornali e riviste dovrà comunque continuare a registrare queste altre attività secondo le normali regole.
Si tratta di una lodevole semplificazione, però visto che il comma 21-septies del D.L. 78/2009 da cui promana il provvedimento prevedeva
“… con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità per la semplificazione delle procedure di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all’articolo 18 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni…”,
forse era l’occasione per comprendere nel provvedimento anche qualche altra attività per la quale non ha molto senso tenere una contabilità fiscale, analitica, considerato l’importo certo del ricavo, quali ad esempio le edicole ed i benzinai. Si potevano forse comprendere pure anche altre tipologie di cessioni e servizi, ad esempio la vendita dei biglietti dei bus, delle ricariche telefoniche, etc., ma non sono state inserite nel provvedimento.
Per ora accontentiamoci…
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30/03/2011
Marco Giorgetti