Torniamo sul caso della crisi di liquidità o di impresa: può essere considerata una esimente dall’applicazione delle sanzioni tributarie quale causa di forza maggiore?
In tema di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che elida il requisito della coscienza e volontarietà della condotta.
La sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del Dlgs 472/97, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.
Il caso: esimente da forza maggiore per omesso versamento accise
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 11/12/2024, n. 31907, ha chiarito in quali casi si può applicare l’esimente delle sanzioni per forza maggiore.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da una società avverso un avviso di irrogazione sanzioni conseguente