Il reverse charge sui telefonini

dall’1 aprile diventa operativa la normativa sul reverse charge per gli acquisti all’ingrosso di telefonini e dispositivi a circuito integrato; le istruzioni su come comportarsi ed alcuni dubbi sulla normativa

Dal 1 aprile 2011 scatterà il “reverse charge” anche per le cessioni di cellulari e microprocessori.

Iniziamo con il chiarire che sono esclusi in generale dalla previsione normativa i professionisti e le imprese che effettuano gli acquisti presso i dettaglianti.

Pertanto continueranno a vedersi normalmente applicata l’IVA in fattura.

La circolare 59/E del 23 dicembre 2010 ha inoltre chiarito che sono inoltre esclusi da “reverse charge” i personal computer, e i componenti e accessori dei telefonini

Sono pertanto da assoggettare a reverse charge gli acquisti di telefonini ed i dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installlazione in prodotti destinati al consumatore finale, non effettuati presso dettaglianti.

In pratica il meccanismo del reverse charge riguarderà solo gli acquisti effettuati nella fase distributiva precedente il commercio al dettaglio, tra operatori all’ingrosso, ovvero tra grossisti e dettaglianti.

In pratica chi cede telefonini o circuiti integrati nella fase della commercializzazione all’ingrosso, fattura art. 17 c.6 DPR 633/72, chi riceve la fattura la integra con l’IVA e la registra sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

Il meccanismo del reverse charge non trova inoltre applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi previsti per le operazioni intra-UE.

È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l’addebito dell’imposta.

Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Quindi contribuente minimo “grossista” che vende telefonini al dettagliante, emette fattura fuori campo IVA, il dettagliante che riceve la fattura non dovrà integrare nulla.

Il contribuente minimo dettagliante che acquista da un grossista e riceve una fattura senza IVA art. 17 c.6 in reverse charge, integra il documento con l’IVA che provvede poi a versare entro il giorno 16 del mese successivo. Naturalmente non potrà detrarsi l’IVA.

Dubbi

Resta da chiarire ancora qualche aspetto come ad esempio la gestione della vendita effettuata da un soggetto non commerciante in fase post vendita al dettaglio.

Ad esempio un professionista che vende un circuito integrato del proprio pc usato ad una ditta di manutenzione hardware deve applicare il reverse charge oppure la funzione del meccanismo si esaurisce nella fase di pre-vendita al dettaglio e quindi dovrà fatturare con IVA esposta?

E il “dettagliante” che vende ad un altro dettagliante che commercia nello stesso settore fattura in reverse charge?

Attendiamo istruzioni nella prossima circolare in materia.

28 marzo 2011

Marco Giorgetti