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Inversione contabile o reverse charge
Il meccanismo della “inversione contabile” o “reverse charge” è disciplinato dall’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Tale meccanismo prevede, in pratica, che il destinatario della cessione di beni e/o servizi (cessionario) debba essere obbligato all’assolvimento dell’Iva in luogo del cedente. Ciò in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Negli ultimi anni questo meccanismo è stato utilizzato soprattutto per contrastare le cosiddette “frodi carosello”, che consentivano al fornitore di sottrarsi, in maniera fraudolenta, al versamento dell’Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente. Su determinati settori (subappalti, materiale informatico, eccetera) si è quindi imposto il criterio in esame, alternativo a quello basato sull'applicazione e la detrazione dell'Iva.