Reverse charge per telefonia ed elettronica

col 2011 verrà esteso l’obbligo di ‘reverse charge’ in materia di IVA alle vendite di telefonini e componenti elettroniche: vediamo cosa ci aspetta…

 

Come è noto, l’art. 1, c. 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria per il 2007) ha modificato, tra l’altro, il comma 6, lettere b) e c) dell’articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l’applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile o reverse charge alle cessioni di:

b) “… apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) personal computer e dei loro componenti ed accessori”;

 

Il successivo comma 45 della legge finanziaria per il 2007 ha subordinato l’operatività del “reverse charge” per le cessioni predette alla preventiva autorizzazione degli organi comunitari, pervenuta con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 novembre 2010, con la quale l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

 

Delineato il quadro normativo, analizziamo le prime indicazioni di prassi fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010.

 

Ambito applicativo del reverse charge

Come abbiamo già visto, l’ambito applicativo del reverse charge investe, in particolare:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

 

In merito a quest’ultima previsione la circolare n. 59/2010 evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 17, comma 6, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 – che fa riferimento alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” – “reca una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio. Tuttavia, per effetto della citata decisione del Consiglio, l’articolo 17, comma 6, lett. c) trova applicazione solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti didispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale’”.

 

Il meccanismo

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la (prestazione di servizi).

Obiettivo è quello di rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo-cessionario, ma solo a determinate condizioni e unicamente in relazione a determinati prodotti.

Pertanto, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, c. 6, lett. c); il committente dovrà integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Soggetti esclusi

L’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.

Pertanto, il meccanismo dell’inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio.

Diversamente, per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Inoltre, che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. contribuenti minimi disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi previsti per le operazioni intra-UE. È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare l’addebito dell’imposta. Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Decorrenza

Il reverse charge, per le fattispecie in esame, non può entrare in vigore prima che siano decorsi sessanta giorni dal 25 novembre 2010, data di pubblicazione nella GUUE della decisione di esecuzione del Consiglio.

Considerato che il predetto termine di sessanta giorni costituisce un termine minimo a decorrere dal quale trovano applicazione le nuove disposizioni ed in considerazione della necessità, per i contribuenti che operano nei settori interessati, di realizzare modifiche rilevanti nelle procedure gestionali e del fatto che alcuni dei soggetti tenuti ad applicare il sistema del reverse charge, in ragione delle dimensioni del volume d’affari, liquidano l’imposta per periodi trimestrali, l’Amministrazione finanziaria ritiene che – per le fattispecie in esame – il meccanismo dell’inversione contabile si renda applicabile alle cessioni effettuate – ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 – a partire dal 1° aprile 2011.

 

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge torna applicabile la disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’articolo 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che prevede, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il centro ed il duecento per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta – mediante il meccanismo dell’inversione contabile – relativa all’acquisto dei beni in argomento (cfr. circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, punti 10.1, 10.2 e 10.3)

Il citato comma 9-bis dispone che la medesima sanzione sia applicabile al cedente che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. In tali ipotesi, fermo restando l’obbligo del cessionario di regolarizzare l’omissione secondo la procedura di cui al comma 8 del citato articolo 6, la nota d’Agenzia ricorda che sussiste una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione e dell’imposta ai sensi del quarto periodo del comma 9-bis.

E’, in ogni caso, applicabile la disposizione secondo cui qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario ovvero dal cedente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.

 

29 dicembre 2010

Francesco Buetto