I tentativi di estensione del reverse charge IVA a P.C., tablet e telefoni cellulari, solo fino alla fase precedente rispetto alle vendite al dettaglio

per ridurre l’impatto delle frodi IVA, il Governo intende estendere lo strumento del ‘reverse charge’ anche ad altri ambiti: in particolare computer, tablet e telefoni cellulari

 

Il Governo è intervenuto ancora con l’approvazione di una nuova misura anti frode estendendo l’applicazione del revere charge alle operazioni di acquisto relative ad altri beni.

La novità è stata esaminata in via preliminare dal Consiglio dei ministri di venerdì 6 novembre 2015, che ha approvato lo schema di decreto legislativo che dà concreta attuazione alle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE. Tuttavia l’ambito applicativo delle nuove disposizioni risulta limitato non solo dal punto di vista oggettivo (essendo relativo solo a determinati beni), ma anche sotto il profilo soggettivo. Infatti, se l’interpretazione sarà confermata, l’estensione del reverse charge si applicherà solo fino alla fase precedente rispetto alle vendite al dettaglio. Ad esempio l’inversione contabile riguarderà le vendite effettuate da un commerciante all’ingrosso ad un dettagliante, ma se un professionista dovesse acquistare un tablet PC, chiedendo la relativa fattura per considerare in detrazione il costo e l’ Iva, il tributo dovrà essere assolto secondo le modalità ordinarie.

Il cedente eserciterà la rivalsa secondo le indicazioni di cui all’art. 18 del Decreto IVA. In pratica dovrebbero essere confermate le stesse “istruzioni” fornite dall’ Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, diramata in occasione dell’estensione del reverse charge alle cessioni di cellulari e microprocessori.

Dal punto di vista oggettivo l’estensione dell’inversione contabile riguarderà gli acquisti di console da gioco, tablet (presumibilmente funzionanti come PC portatili e quindi dotati di sistemi operativi) e laptop. La modifica normativa è intervenuta direttamente sull’art. 17, comma 6, lett. c) del DPR n. 633/1972.

In base alla formulazione letterale della norma, così come modificata, dovrebbero continuare ad applicarsi le regole ordinarie (senza reverse charge) per le cessioni di personal computer diversi dai tablet Pc e laptop. In questi casi la UE ha già negato l’autorizzazione dell’inversione contabile ai predetti beni con la decisione 710/2010. Invece l’integrazione della fattura dovrà ancora essere effettuata per gli acquisti di telefoni cellulari (escluse le cessioni finali effettuate dai commercianti al dettaglio).

Lo schema di decreto legislativo dispone, poi, l’effettuazione di alcune modifiche formali. In primis viene modificata la rubrica della norma, precedentemente titolata “soggetti passivi” ed ora, dopo la modifica, titolata “debitore d’imposta.” Scompare dalla lettera b) del comma 6 il riferimento a componenti ed accessori per cellulari. Ciò in quanto, nell’osservanza delle disposizioni comunitarie l’applicazione del reverse charge era già stata esclusa dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 13/E del 7 febbraio 2012.

Il testo novellato della norma prevede l’eliminazione dal corpo dell’art. 17, comma 6, delle lett. d – d-quinquies in quanto è stata negata l’autorizzazione comunitaria anche per le cessioni di materiali lapidei e per le cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione.

L’estensione dell’inversione contabile ha durata limitata e l’applicazione, in linea con l’articolo 199 -bis della direttiva n. 2006/112, è prevista fino al 31 dicembre 2018. La medesima scadenza riguarda l’applicazione dell’inversione contabile nel settore energetico lettere d–bis, d–ter e d–quater dell’articolo 17, comma 6 del Decreto IVA.

Le altre fattispecie, quali le cessioni di fabbricati imponibili a seguito di opzione, le prestazioni di servizi di pulizia di edifici, etc, non sono sottoposte ad alcuna scadenza. In questi casi l’inversione contabile è una modalità di applicazione dell’Iva definitiva (a regime).

L’estensione del reverse charge prevista dallo schema di decreto legislativo in rassegna non ha effetto immediato. Le modifiche saranno applicabili dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da questo momento in poi scatterà l’obbligo di integrazione delle fatture di acquisto.

12 novembre 2015

Nicola Forte