Auto utilizzata mediante contratto di comodato e rimborso di carburante e spese

E’ possibile farsi riborsare carburante e altre spese dell’autovettura concessa in comodoato per l’attività di impresa familiare o per l’attività di agente del coniuge?

QUESITO 

Un contribuente è coadiuvante nell’impresa familiare del marito e ha deciso di mettere a disposizione dell’attività la sua auto personale (intestata a lei) per poter fare le commissioni inerenti all’azienda.

E’ possibile stipulare un contratto di comodato con rimborso chilometrico utilizzando le nuove tabelle ACI 2010 per poter ottenere il rimborso delle spese inerenti la benzina e quant’altro?

La stessa identica problematica si presenta per un procacciatore d’affari/agente di commercio che utilizza l’auto intestata alla moglie per poter svolgere la sua attività, può anche lui stipulare lo stesso contratto di comodato che abbiamo nel precedente caso?

E’ possibile avere un fac-simile inerente tale contratto?

 

RISPOSTA

Come previsto dall’art. 1803 del codice civile, il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna, a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile ad un altro soggetto (comodatario), perché questi se ne serva per un determinato uso e per un tempo limitato con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

L’elemento della “gratuità”, che caratterizza il comodato, non costituisce impedimento alla deducibilità dei costi relativi all’autovettura che verranno sostenuti dall’impresa che riceve, a tale titolo, l’autovettura stessa.

Al riguardo, infatti, si osserva che l’art. 164, c. 1, del D.P.R. 917/86, consente, con le limitazioni previste, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto “utilizzati” nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Il concetto di automezzi “utilizzati”, pertanto, non implica, ai fini della deducibilità dei costi di gestione e di manutenzione, che l’automezzo deve necessariamente essere di proprietà dell’impresa, né che la stessa ne debba sostenere il costo di acquisto.

Ai fini della deducibilità dei costi relativi all’autovettura, si è quindi dell’opinione che sia sufficiente procedere alla registrazione del contratto di comodato in esame, così come anche sostenuto dalla dottrina prevalente.

L’elemento importante, infatti, è la data certa del contratto di comodato (ed essa risulta dalla registrazione) a partire dalla quale il procacciatore/rappresentante di commercio o l’imprenditore è legittimato a dedurre le spese di cui trattasi, nonché l’inerenza delle spese medesime all’attività esercitata, in applicazione del principio generale di cui all’art. 109, c. 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui

“le spese e gli altri componenti negativi … sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito…”.

 

Un fac-simile di comodato gratuito di autovettura è disponibile qui >>

 

10 gennaio 2010

Antonio Gigliotti