Spese di rappresentanza: aspetti IVA

Un salvagente sull’acquisto di alimenti e bevande e per le spese di vitto e alloggio.

Per effetto del Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, è stato modificato l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972, ed è stata eliminata la previsione della indetraibilità oggettiva dell’IVA sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dall’1/1/2008.

Tale modifica normativa ha determinato una situazione per la quale, in alcuni casi, la detrazione dell’iva è possibile solo se la spesa è considerata di rappresentanza.

E’ il caso delle spese di vitto e alloggio documentate da fattura, per le quali l’iva non venga detratta per scelta dell’impresa, nonché dell’Iva sull’acquisto di alimenti e bevande dal costo non superiore a euro 25,82.

Secondo l’agenzia delle entrate (Circolari nn. 6 del 2009 e 25 del 2010 e Risoluzione 84 del 2009), per le prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande, l’iva documentata da fattura e non detratta, per scelta dell’impresa, non è deducibile ai fini Ires e Irap.

E’ il caso delle fatture registrate solo in contabilità generale, ad esempio, per risparmiare i costi di imputazione. Si immagini un’impresa che invia frequentemente in trasferta alcuni propri lavoratori, e che questi, mensilmente, producano una nota spese riepilogativa di tutte le spese sostenute e documentate da regolari fatture.

E’ facoltà dell’impresa provvedere alla registrazione in contabilità generale dei valori indicati in nota spese (in tal caso considerando un costo l’IVA sugli alimenti) oppure far transitare ogni singola fattura dalla contabilità fornitori per recuperare l’IVA.

Questa seconda ipotesi, a volte, può essere più onerosa poiché si andrà ad appensantire l’area contabile, chiamata ad un lavoro che richiede più tempo rispetto alla semplice contabilizzazione delle note spese. Ecco perché è frequente che in casi come questo si scelga la via più breve rinunciando conseguentemente alla detraibilità dell’Iva.

Se quindi le spese di vitto e alloggio sono documentate con fattura intestata al soggetto iva, e con gli eventuali dati del fruitore del servizio, per l’AdE la mancata detrazione dell’iva comporta anche la sua indeducibilità dal reddito. Se però queste spese sono di rappresentanza, l’Iva non detratta in quanto non oggettivamente detraibile andrà sommata al relativo costo, e ne seguirà il trattamento, diventando dunque deducibile.

L’Iva sulle spese di rappresentanza, si ricorda, si può detrarre solo per gli acquisti di “beni” di costo unitario non superiore a euro 25,82, e dunque in nessun caso per i “servizi” quali la somministrazione di alimenti e bevande; ma, in caso di capienza del plafond di congruità e deducibilità delle spese di rappresentanza, la deduzione dell’iva, insieme al costo per il vitto e alloggio, è del 75%; si ricorda inoltre che sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

L’iva sull’acquisto di alimenti e bevande è detraibile solo in taluni casi: per gli acquisti di beni che formano oggetto della propria attività, o per somministrazione in mense o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa, o per l’acquisto di cialde.

Al di fuori di questi casi, l’Iva è dunque indetraibile, come ad esempio per gli acquisti destinati genericamente al consumo in azienda.

L’indetraibilità generale dell’iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande non è applicabile se tali acquisti sono di valore unitario non superiore a euro 25,82 e destinati ad essere ceduti a titolo gratuito: in questo caso infatti si tratta di applicare la disciplina prevista per le spese di rappresentanza.

Ecco quindi che è indetraibile l’Iva per l’acquisto di alimenti e bevande da consumare genericamente in azienda (non in mensa o tramite distributori automatici), mentre se questi beni sono spese di rappresentanza e di valore pari o inferiore a 25,82, l’imposta “diventa” detraibile.

 

Leggi anche:

Spese di pubblicità ed accertamenti bancari

Spese di pubblicità e propaganda: disciplina contabile-fiscale

 

Danilo Sciuto

Dottore commercialista in Catania

(ndr: articolo pubblicato su Italia Oggi del 28/12/2010)