Conferimenti agevolati di partecipazioni di controllo

La disciplina prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, non in neutralità fiscale per cui le conseguenze reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegate al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

Conferimenti agevolati di partecipazioni  – Premessa normativa

L’articolo 177, comma 2, del TUIR recita

“le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”

e regolamenta, in sostanza, lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento.

La disciplina prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, non in neutralità fiscale (ma nel cd. regime a realizzo controllato) per cui le conseguenze reddituali dell’operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegate al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

 

Prassi amministrativa

La Circolare 17/06/2010 n. 33/E chiarisce, in proposito, che in caso di conferimento di partecipazioni, il valore del conferimento è stabilito dall’entità dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (ovviamente dipendente dal valore di iscrizione attribuito alla partecipazione stessa) per cui se:

  1. pari ad un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest’ultimo l’emersione di una plusvalenza data dalla differenza tra il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata;

  2. pari ad un valore inferiore a quello fiscalmente riconosciuto presso il conferente determina una minusvalenza.

 

E’ possibile, quindi, non far emergere alcuna plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente- delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”). Se una persona fisica ad esempio, conferisce una partecipazione di controllo ad una holding di cui è socio, l’operazione non da luogo a plusvalenze da indicare nel quadro RT di Unico, considerando come dato di realizzo il valore normale(1).

L’imponibilità ovvero la sostanziale neutralità fiscale, in capo al conferente, delle operazioni di conferimento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 177 del TUIR è, dunque, connessa al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.

La disciplina domestica, nel recepire quella comunitaria, non statuisce un regime di piena neutralità per gli scambi azionari attuati mediante conferimento (a differenza di quelli attuati mediante permuta, disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 177, del TUIR), bensì considera questi come atti realizzativi, prevedendo un particolare criterio di determinazione del valore di realizzo in capo al conferente.

Il comma 2, dell’articolo 177 del TUIR appare destinato tanto alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi quanto alle operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governante(2).

 

Conferimenti agevolati di partecipazioni  – Valutazione degli effetti

Il principio generale di simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, dall’altro, vengono salvaguardati anche nell’ipotesi in cui la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i soggetti conferenti.

I soggetti conferenti, quindi, a fronte delle partecipazioni detenute nella società scambiata, trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni della società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale delle prime.

La circolare 33 del 2010, fondamentalmente, ritiene che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del TUIR rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge).

Il conferimento può essere eseguito in ossequio all’articolo 177 comma 2 del TUIR, sia nel caso in cui l’operazione coinvolga soggetti indipendenti, sia all’interno di gruppi societari o familiari, senza necessità di apportare variazioni in aumento “plusvalenti” dal punto di vista dichiarativo

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973, ogni potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria volto a valutare atti, fatti o negozi.

 

Note

1) Superando quanto affermato con le risoluzioni n. 57/E del 22 marzo 2007 e n. 446/E del 18 novembre 2008.

2) Cfr. Direttiva 90/434/CEE, modificata dalla Direttiva 2005/19/CE.

 

10 novembre 2010

dott. Cosimo Turrisi