Cessione di partecipazione fra imposta di registro e abuso del diritto

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 20 novembre 2023

Il conferimento di azienda e la cessione della partecipazione totalitaria: analisi della disciplina dell’imposta di registro, che prevede la tassazione in misura fissa, e dei rischi di contestazione di elusione fiscale.

In ordine alla dibattuta controversia relativa alla volturazione del conferimento di un’azienda in una new co seguita dalla cessione della relativa partecipazione totalitaria e dalla finale fusione per incorporazione della medesima new co da parte della cessionaria della partecipazione, ritenuta in tema di imposta di registro operazione elusiva dall’Amministrazione Finanziaria, si vogliono rappresentare a riguardo alcune osservazioni che non possono non intersecarsi con le conclusioni già esposte in altro articolo del Commercialista Telematico "Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni: rischio di abuso del diritto?".

 

Cessione di partecipazione: l'imposta di registro dovuta

cessione partecipazione abuso dirittoL’indagine non può che dipartire dallo scrutinio sulla natura dell’imposta di registro come rappresentata nella stessa relazione illustrativa all’art. 1, comma 87, della legge di bilancio 2018 – 27 dicembre 2017, n. 205 che, nell’attribuire alla novella legislativa una portata meramente chiarificatrice volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito al significato applicativo dell’art 20, Tur, esplicita che ai fini della corretta tassazione dell’atto non rilevano gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi possono condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte.

 

Da cessione di partecipazione a cessione di azienda: implicazioni legali della conversione

Proprio in ordine alla possibilità di commutare in cessione di azienda l’operazione in esame, in dottrina (Dario Stevanato, “Imposta di registro e discrezionalità del legislatore nella progettazione dei tributi” in Corr. Trib. N. 1/2020) si è s