Elenchi Intrastat: prestazioni da dichiarare e prestazioni da escludere

analisi e riassunto dei recenti chiarimenti sulle operazioni Intrastat, con particolare riguardo alle agenzie di viaggi e agli enti non commerciali

IVA: Elenchi Intrastat – Le risposte a quesiti dell’Agenzia delle Entrate

Interessati dai chiarimenti anche gli enti non commerciali e le agenzie

di viaggi

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010, ha fornito le risposte ad una serie di quesiti posti tramite il Forum aperto sul sito della stessa Agenzia in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi Intrastat.

Tra i chiarimenti vi sono contenuti quelli che riguardano gli enti non commerciali che sono obbligati a presentare gli elenchi Intrastat anche per le attività istituzionali. Soggetti che, tuttavia, non saranno obbligati a dichiarare nei modelli intrastat le prestazioni di servizi relative ai servizi sportivi, culturali e così via (si veda meglio in seguito) poiché in deroga dai principi Iva della territorialità.

Prestazioni da dichiarare e prestazioni escluse

Un importante chiarimento ha riguardato le prestazioni di servizi da dichiarare e quelle escluse.

Riguardo le prestazioni rese, devono essere dichiarate tutte le prestazioni rese da operatori italiani a operatori comunitari che risultano tassabili nel luogo del committente.

Mentre sono escluse le prestazioni cui si applicano specifiche deroghe in tema di territorialità artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972.

Con riferimento alle prestazioni ricevute, devono essere dichiarate tutte le prestazioni tassabili in Italia art. 7-ter, D.P.R. 633/1972.

Il contribuente non è tenuto a dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’Iva nello Stato membro del committente né quelle ricevute da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l’Iva in Italia.

Prestazioni da non inserire nel modello intrastat

 


                                            

                                   Art. 7-quater

                                        

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o

in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile e’ situato nel territorio

dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

                                             

                                                 

 

                                   Art. 7-quinquies

                                    

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonchè le prestazioni

di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonchè alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

 

Errori ed omissioni

Regolarizzazione: Se il contribuente non ha incluso in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi deve compilare un’apposita dichiarazione, riportando come periodo di riferimento il mese/trimestre in cui si è verificata l’omissione e compilando la Sezione 3 dello stesso modello.

Nei restanti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi.

Quali sono gli elementi principali che riguardano il contenuto degli elenchi riepilogativi?

Sotto il profilo oggettivo l’Agenzia ha evidenziato che vanno incluse nei nuovi modelli riepilogativi delle prestazioni rese le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater) e 7-quinquies) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, formano oggetto del nuovo obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente (art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, del Decreto).

Restano, quindi, escluse dal predetto obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (ad esempio: prestazione di servizio relativa ad un bene immobile sito in altro Paese comunitario) disciplinate separatamente negli articoli 7-quater) e 7-quinquies) citati.

Analogamente, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, del Decreto).

Inoltre, è stato precisato che non è obbligo del contribuente dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l’imposta in Italia (come si evince dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 e dall’art. 5, comma 4, del Decreto).

Le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli Intrastat al momento della registrazione?

La rilevazione negli elenchi Intrastat di acconti relativi a prestazioni di servizi deve seguire il criterio generale del momento di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.

Tour operator che organizza “pacchetti” vacanza, al fine di comporre gli stessi, acquista singoli servizi da soggetti di altri Stati membri (hotel, trasporti, guide ecc.).

E’ stato chiesto quale sia il regime relativo ai predetti pacchetti: Su tale materia l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime speciale IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat.

Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat.

Caso di fornitura di servizio singolo (hotel oppure volo) a clienti di altri Stati comunitari (sia soggetti passivi di imposta che privati)

Per quanto riguarda l’acquisto del singolo servizio, l’Agenzia ha così precisato:

Il servizio singolo, reso da un tour operator in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei

confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.

Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell’agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Inoltre, ha precisato che l’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat.

Ciò in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità e, d’altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972).

Ha poi ricordato che le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.

Società che gestisce alberghi e paga compensi di agenzia ad agenti U.e. ed extra U.e. per l’intermediazione nelle prenotazioni alberghiere.

E’ stato chiesto se le provvigioni pagate ad agenti U.e. per le suddette prestazioni, relative ad alberghi situati in Italia, debbano essere inquadrate nell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 come prestazioni relative ad immobili e quindi non debbano essere inserite negli elenchi relativi ai servizi ricevuti.

Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrate tra le prestazioni generiche di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Tali operazioni devono essere rilevate negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni ricevute.

Il contribuente che esercita l’attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche non deve presentare i modelli Intrastat.

Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell’attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, l’Agenzia ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat.

Si riportano di seguito, in formato tabella, le altre domande e risposte più interessanti fornite dalle Entrate nella medesima circolare:

Domanda

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Un tour operator italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l’intermediazione effettuata, tramite il portale del tour operator, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso.

Deve essere, in tal caso, presentato il modello Intrastat ?

Le prenotazioni effettuate on line possono essere considerate prestazioni di servizi e-commerce?

 

Riguardo le prenotazioni effettuate on line, il fatto che la prestazione sia resa con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico.

Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario.

L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni rese.

 

Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di lavoro in Francia.

Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura.

Come si comporta in relazione agli elenchi riepilogativi dei servizi per le prestazioni ricevute (trasporto e ristorante) ?

Trattasi di acquisto di servizi di trasporto e ristorazione rientranti entrambi nelle disposizioni dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633 del 1972, come tali esclusi dall’obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi.

 

Nell’ipotesi di software scaricato tramite Internet, l’acquisto diventa rilevante ai fini Intrastat nel caso in cui il venditore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea oppure nel caso in cui il produttore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea?

In questo caso dovendo emettere autofattura ex art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale Partita Iva CEE occorre indicare nel modello Intrastat ?

 

Per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti nella Comunità è obbligatoria la compilazione dei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti.

Rilevante, nel caso in esame, è il rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto che realizza la prestazione di fornitura del software (il venditore).

Per quanto riguarda la Partita IVA, nelle istruzioni relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi è precisato che deve essere indicato il codice di identificazione IVA del fornitore.

 

Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si è registrato su ebay.

Si chiede in riferimento alle nuove norme se per le prestazioni offerte da ebay bisognerà presentare il modello Intrastat

La prestazione descritta rientra in quelle comprese e disciplinate nell’articolo 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 2005.

Ai sensi di tale articolo, sono servizi elettronici, i servizi prestati attraverso mezzi elettronici ovvero forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e dunque, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire.

In particolare alla lettera d) del citato

articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico “la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer ”.

Pertanto, in applicazione del dettato comunitario, i servizi descritti, se effettuati a titolo oneroso, rientrano nella previsione generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, devono essere inclusi nel modello Intrastat.

 

Una società italiana acquista merce da una società tedesca.

Successivamente la società italiana ha l’esigenza di rispedire alla società tedesca merce su cui eseguire delle prestazioni di riparazione.

Quali sono gli obblighi ai fini Intrastat?

 

La riparazione è una prestazione di servizio generica che rientra nella regola generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e pertanto deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali.

Ma l’invio dei beni in altro Stato membro per essere assoggettati ad una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e, quindi, non comporta l’obbligo di compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993).

 

Ho ricevuto una fattura di provvigioni da un’agente di commercio, soggetto passivo di altro Stato membro, per delle prestazioni svolte in Paesi dell’Unione europea.

Vorrei sapere se tale fattura va inserita nella dichiarazione Intrastat relativa ai servizi ricevuti.

 

Si tratta di una prestazione di intermediazione resa tra soggetti passivi d’imposta.

Tali prestazioni, se effettuate in nome e per conto del cliente, ricadono nella regola generale di territorialità e quindi sono da includere negli elenchi Intrastat.

Al contrario, se la prestazione è resa in nome proprio dall’agente di commercio per conto del committente

nazionale, si configura come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante e mandatario assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito dall’agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest’ultimo.

Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat.

 

Si chiede se sussiste l’obbligo di includere negli elenchi Intrastat i corsi di formazione ed addestramento del personale.

 

Le prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi sono da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia quando ivi è stabilito il committente soggetto passivo d’imposta.

Ne consegue che le prestazioni in discorso dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta.

 

 

Vincenzo D’Andò

 

5 luglio 2010