La giurisprudenza ha stabilito che l’omessa annotazione di fatture d’acquisto intracomunitarie nel relativo registro IVA vendite e le lacune nella compilazione dei modelli Intrastat, sono violazioni di carattere sostanziale e non meramente formale.
La CTR Calabria ha stabilito che l’omessa annotazione di fatture d’acquisto intracomunitarie nel relativo registro Iva vendite e le lacune nella compilazione dei modelli Intrastat, sono violazioni di carattere sostanziale e non meramente formale.
In questo senso, Il Collegio calabrese non considera sussistere i due requisiti identificativi delle violazioni meramente “formali” (ex artt. 10 Legge 212/2000 e 6, comma 5-bis D.Lgs. 472/1997), quali la circostanza che l’infrazione:
- non arrechi alcun pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione;
- al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
Errori nella compilazione del Modello Intrastat: il caso
Nella controversia scrutinata dai giudici calabresi, si contrapponevano una srl del cosentino ed un ufficio dell’Agenzia delle entrate, in relazione alla legittimità di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni, emesso per:
- irregolare tenuta delle scritture contabili;
- omessa annotazione di fatture d’acquisto intracomunitarie nel previsto registro Iva vendite;
- omessa/incompleta, inesatta o irregolare compilazione dei modelli lntrastat.
A seguito di una sentenza parzialmente favorevole, emessa dalla Ctp di Cosenza – che aveva, in sintesi, ritenuto le violazioni come meramente formali ed aveva applicato la sanzione più mite in osservanza del principio del “favor rei” – proponeva gravame l’ufficio.
L’Agenzia Entrate, per quanto ci concerne, assumeva l’infondatezza dell’assunto che le violazioni contestate fossero meramente formali richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo, cui nelle operazioni intracomunitarie, l’omessa o irregolare trasmissione degli elenchi Intrastat da parte del soggetto Iva integra una violazione sostanziale sanzionabile, in quanto potrebbe creare un pregiudizio per l’esercizio dell’azione di controllo e riconnettersi ad un’evasione d’imposta sugli acquisti.
La srl, invece, ribadiva, nel giudizio di appello, la natura formale delle sanzioni irrogate, in relazione alle quali evidenziava di aver contestato unicamente il quantum e non l’an, richiamando il tenore dell’art. 6 D.Lgs. 471/97.