Quali sono le sanzioni che gravano su omessi o tardivi elenchi Intrastat?
In questo pratico articolo analizziamo l’importo delle sanzioni dovute e le ipotesi di riduzione tramite il ravvedimento operoso
Omessa trasmissione elenchi Intrastat: generalità
L’omessa trasmissione degli elenchi Intrastat, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997, viene punita con una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascuno di essi, tenendo in considerazione che l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 16 febbraio 2005, n. 20/E, ha, in maniera implicita, puntualizzato che la medesima sanzione si rende irrogabile anche per gli invii tardivi.
Tale sanzione si rende dovuta in misura ridotta alla metà (da € 250,00 a € 500,00) se il soggetto interessato procede alla trasmissione del modello nei 30 giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco o incaricati del controllo, tenendo presente che, come specificato al paragrafo 4.5.2 della circolare 25 gennaio 1999, n. 23, la predetta richiesta può anche pervenire dopo la scadenza dei termini per il ravvedimento operoso.
Il parere della Cassazione
In merito, si segnala che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34512, ha, tra l’altro, puntualizzato che nelle operazioni intracomunitarie l’omessa o l’irregolare trasmissione degli elenchi Intrastat da parte del soggetto passivo Iva integra una violazione sostanziale sanzionabile, in quanto potrebbe creare un pregiudizio per l’esercizio dell’azione di controllo e riconnettersi a un’evasione d’imposta sugli acquisti intracomunitari.
Ai fini procedurali, infatti, la violazione ha carattere meramente formale quand