Con decorrenza dal 25 giugno 2008, l’art. 83 – comma 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (intitolato: efficienza dell’Amministrazione finanziaria), ha modificato l’art. 5 bis del D.Lgs 19.06.1997 n. 218 – intitolato “adesione ai verbali di constatazione”.
In particolare il predetto art. 83 comma 18 del del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recita:
“18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
“Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). – 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7.
3. In presenza dell’adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell’articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste”.
Pertanto in sede di sottoscrizione del p.v. di constatazione redatto dai militari della
Tale adesione comporterà per il contribuente di poter:
– beneficiare della riduzione delle sanzioni previste ad in ottavo del minimo;
– versare integralmente le somme dovute anche in modo rateale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello D. Lgs n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste;
Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione da parte del contribuente, all’emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale.
Inoltre sulla base delle risultanze che emergeranno dal p.v. di constatazione, il contribuente potrà richiedere al competente Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. nr. 218/97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini delle eventuale definizione.
Tale nuovo istituto, già in vigore dal 25 giugno 2008 rappresenta per tutti i contribuenti una possibilità di poter mitigare la sanzione mediante il beneficio del pagamento di un ottavo del minimo della stessa, qualora appunto in presenza di violazioni palesemente incontestabili.
Paolo Giovannetti
26 Luglio 2008