Il contribuente può accettare i verbali di constatazione emessi dopo il controllo fiscale e risparmiare sulle sanzioni

         Con decorrenza dal 25 giugno 2008, l’art. 83 – comma 18 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (intitolato: efficienza dell’Amministrazione finanziaria), ha modificato l’art. 5 bis del D.Lgs 19.06.1997 n. 218 – intitolato “adesione ai verbali di constatazione”.

 

         In particolare il predetto art. 83 comma 18 del del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recita:

 

“18.  Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti con l’Amministrazione   fiscale,  ispirandoli  a  principi  di  reciproco affidamento  ed  agevolando  il contribuente mediante la compressione dei  tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:                              

  “Art.  5-bis  (Adesione  ai  verbali  di  constatazione).    1. Il  contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in  materia  di  imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti  ai  sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che   consentano   l’emissione   di  accertamenti  parziali  previsti dall’articolo 41-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.             

  2.   L’adesione   di   cui   al  comma  1  può  avere  ad  oggetto esclusivamente  il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve  intervenire  entro  i  30  giorni  successivi  alla  data della notifica  del  verbale  medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio  delle  entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto  il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio delle entrate notifica al contribuente l’atto di definizione   dell’accertamento   parziale   recante  le  indicazioni  previste dall’articolo 7.                                                   

  3.  In  presenza  dell’adesione  di  cui al comma 1 la misura delle sanzioni  applicabili  indicata  nell’articolo 2, comma 5, è ridotta  alla  metà  e  le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi  dell’articolo 8  comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste”.

 

         Pertanto in sede di sottoscrizione del p.v. di constatazione redatto dai militari della la Guardia di finanza, verrà data facoltà ai contribuenti di aderire alla   facoltà  prevista  dall’art.  5  bis  del  D. Lgs  19.06.1997  n. 218,  modificato dall’art. 83, comma 18 del D.L. 25.06.2008 n. 112 di comunicare, in carta libera entro i 30 giorni successivi alla notifica/rilascio del p.v. di constatazione, sia al comando della guardia di finanza  che agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio, la volontà di presentare adesione alo contenuto integrale del processo verbale stesso.

 

         Tale adesione comporterà per il contribuente  di poter:

 

        beneficiare della riduzione delle sanzioni previste ad in ottavo del minimo;

 

        versare integralmente le somme dovute anche in modo rateale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello D. Lgs n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste;

 

         Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione da parte del contribuente, all’emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale.

 

         Inoltre sulla base delle risultanze che emergeranno dal p.v. di constatazione, il contribuente potrà richiedere al competente Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. nr. 218/97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini delle eventuale definizione.

 

         Tale nuovo istituto, già in vigore dal 25 giugno 2008 rappresenta per tutti i contribuenti una possibilità di poter mitigare la sanzione mediante il beneficio del pagamento di un ottavo del minimo della stessa, qualora appunto in presenza di violazioni palesemente incontestabili.

 

Paolo Giovannetti

26 Luglio 2008