La tassazione di gruppo ed il consolidato fiscale nazionale: aspetti operativi e contabili

L’art. 117 del TUIR disciplina la tassazione di gruppo, per mezzo dello strumento definito “consolidato fiscale”. Si tratta di un meccanismo facoltativo che consente di procedere alla determinazione unitaria dell’IRES

Quadro di riferimento

L’art. 117 del TUIR disciplina la tassazione di gruppo, per mezzo dello strumento definito “consolidato fiscale”. Si tratta di un meccanismo facoltativo che consente di procedere alla determinazione unitaria dell’IRES.

Al contrario, il calcolo dell’IRAP non è influenzato dalla opzione per il consolidato fiscale. L’idea di fondo del meccanismo è abbastanza semplice: sostituire alla tassazione individuale
delle singole società componenti il gruppo, una tassazione di tipo unitario, attraverso l’accentramento tributario degli imponibili positivi e negativi di gruppo. L’accentramento, come vedremo, non determina una redditualizzazione accentrata delle imposte, fatto contrario ai principi contabili, quanto piuttosto dei rapporti di credito e di debito tra le società che procedono al consolidamento fiscale.

Caratteristiche generali

Come si è detto nel quadro di sintesi, il consolidato fiscale nazionale, introduce nel nostro ordinamento tributario il concetto di “tassazione di gruppo” che consiste nell’accentrare la tassazione ai fini IRES – mentre ai fini IRAP resterebbe tutto immutato – presso la controllante del gruppo. Ciò impone una gestione del trasferimento degli imponibili positivi e negativi e delle partite fiscali di credito e di debito sorte in capo alle società controllate, verso la capogruppo.

A tal fine l’art. 117 del TUIR, disciplinando la tassazione di gruppo, così recita:
1. La società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l’opzione di cui al comma 1, solo in qualità di control-lanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e’ in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall’articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l’opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e’ irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all’articolo
124.

In via primaria, la tassazione di gruppo, riguarda soggetti ricadenti nell’art. 73 del TUIR, lettere a) e b) tra i quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.

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aprile 2007

 

 

 

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