Conferimento di ramo d’azienda: la disciplina fiscale

Facciamo il punto sul regime fiscale del conferimento del ramo d’azienda.

1. Conferimento di ramo d’azienda

conferimento di un ramo d'aziendaL’operazione di conferimento di ramo di azienda, da un punto di vista prettamente fiscale, può essere effettuata ai sensi dell’art. 176 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito anche Tuir) o, in alternativa, ai sensi dell’art.175 del Tuir.

Il regime neutrale del conferimento è il regime naturale di tali operazioni e, pertanto, la sua applicazione avviene automaticamente. Il contribuente, tuttavia, ha la possibilità di rinunciarvi, optando per l’applicazione del regime previsto dall’art.175 del Tuir.

2.            Conferimento neutrale di ramo d’azienda

Il regime di neutralità fiscale del conferimento è applicabile a condizione che l’operazione si perfezioni tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali e, inoltre, che il conferitario appartenga ad una delle forme giuridiche ammesse, tra cui le Spa e le Srl.

Oltre a quanto appena esposto, il primo comma dell’art. 176 del Tuir prevede, ai fini dell’applicabilità di questo regime, che:

  • il conferente assuma, quale valore (fiscale) delle partecipazioni, l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita;
  • il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa (riconciliando i nel quadro RV della dichiarazione dei redditi i valori civili con i rispettivi valori fiscali).

In altre parole il conferente può attribuire alle partecipazioni ricevute un diverso valore contabile rispetto a quello fiscalmente riconosciuto (La differenza tra il maggiore valore contabile attribuito alla partecipazione ed il valore fiscalmente riconosciuto determinerà una plusvalenza che, da un punto di vista fiscale, sarà neutralizzata in sede di dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione) mentre il conferitario può far emergere i plusvalori dei beni ricevuti o decidere di iscrivere un avviamento senza alcuna implicazione fiscale, salvo riconciliare i disallineamenti di valore nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

Si consideri, infatti, che ai sensi dell’art. 2465 del codice civile,

“chi conferisce beni in natura o crediti, deve presentare una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo”.

Tali valori possono non coincidere con i rispettivi valori fiscali generando, così, i disallineamenti che devono essere riconciliati nel sopra citato quadro RV della dichiarazione dei redditi.

2.1       Nozione di azienda

Oggetto dell’operazione di conferimento possono essere aziende o rami d’azienda.

Il Ministero delle finanze, infatti, con la Circolare 320/1997 in tema di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 del D. Lgs. 358/97 ha precisato che il termine azienda deve essere inteso in senso ampio, facendovi rientrare anche i

“complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa”.

L’azienda o il complesso aziendale deve essere inteso

“nel suo insieme, quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa”.

Ne deriva, pertanto, che nell’ambito di applicazione della norma in esame non possono rientrare i conferimenti dei singoli beni o, comunque, di più beni che, tuttavia, non sono sufficienti a svolgere attività di impresa salvo aggregarli con altri beni.

2.2       Nozione di ultimo valore fiscalmente riconosciuto

Il valore fiscale dell’azienda è rappresentato dalla somma algebrica dei singoli costi fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo oggetto di conferimento.

Per alcuni elementi patrimoniali il Ministero delle finanze ha avuto modo di dettare particolari disposizioni.

In particolare:

  • deve essere effettuato il ragguaglio a giorni delle quote di ammortamento dei beni conferiti da imputare all’esercizio di effettuazione dell’operazione di conferimento;
  • le spese di manutenzione e le altre spese previste dall’art. 102, comma 6 del Tuir sono deducibili nel rispetto dei limiti ivi previsti;
  • i fondi previdenza ed il Trattamento di fine rapporto costituiti dal conferente possono essere trasferiti al conferitario se, insieme ad essi, sono trasferiti i rapporti di lavoro afferenti;
  • gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al Fondo svalutazione crediti, relativi ai crediti conferiti, non sono trasferibili perché il conferitario dovrebbe effettuare, a fine esercizio, una sua valutazione sui crediti ex art. 106 del Tuir;
  • la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata mantenendo l’eventuale stratificazione LIFO utilizzata dal conferente. Nel caso in cui tra le rimanenze del conferente e del conferitario si trovino beni omogenei, dovrà provvedersi all’unificazione delle stratificazioni LIFO esistenti.

Una volta determinato l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, il conferente attribuirà tale valore (fiscale) alle partecipazioni ricevute ma le stesse potranno essere iscritte in bilancio ad un valore superiore.

Come precedentemente illustrato anche il conferitario deve assumere gli elementi patrimoniali oggetto di conferimento agli stessi valori fiscali riconosciuti presso il conferente.

2.3       Rilevanza del periodo di possesso dell’azienda conferita

La conferitaria, nel computare il periodo di possesso dell’azienda acquisita tramite conferimento neutrale, considererà anche il periodo di possesso della stessa in capo alla conferente.

Allo stesso tempo, le partecipazioni ricevute dal conferente, si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie dei bilanci in cui erano iscritti gli elementi patrimoniali costituenti l’azienda conferita.

La norma appena esposta, contenuta nel comma 4 dell’art. 176 del Tuir, è finalizzata al computo del periodo di possesso per l’eventuale applicazione di altre disposizioni contenute nel Tuir.

In particolare:

  • per il conferente al fine di computare il periodo di possesso per poter usufruire del regime della partecipation exemption in caso di cessione immediata delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento;
  • per il conferitario per il computo del periodo di possesso dell’azienda al fine di verificare le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 86 del Tuir per l’eventuale rateizzazione delle plusvalenze (periodo di possesso non inferiore a tre anni).

2.4       Eventuale successiva cessione delle partecipazioni ricevute

Il conferente, qualora decidesse di vendere la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento neutrale effettuato, potrebbe usufruire del regime di esenzione totale (ex art. 87 del Tuir) o parziale (ex artt. 58 e 68 del Tuir) della plusvalenza realizzata senza correre il rischio che quest’operazione possa essere considerata elusiva.

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a cura Dott. Emilio Iorio

Dicembre 2006