La cessione ed il conferimento di azienda sono due operazioni fiscalmente complesse.
In questo articolo proviamo a illustrare l’applicazione delle imposte dirette puntando il mouse su alcune fattispecie meritevoli di interesse: la tassazione separata delle plusvalenze, la responsabilità del cedente, la gestione dell’avviamento, la valutazione del marchio….
La cessione d’azienda: il trattamento delle plusvalenze
La cessione d’azienda può comportare l’emersione di una plusvalenza o minusvalenza in capo al cedente, date dalla differenza tra prezzo pattuito per la cessione e valore fiscale degli assets e liabilities trasferiti al cessionario.
Il trattamento ai fini delle imposte dirette di tale componente di reddito varia a seconda della natura soggettiva del percettore.
Qualora il cedente sia una società di capitali, ovvero un imprenditore individuale (che rimanga tale a seguito della cessione) o una società in nome collettivo in accomandita semplice, la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione sarà interamente rilevante per la determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui è avvenuta l’operazione.
È possibile esercitare l’opzione per la rateizzazione in cinque anni dell’eventuale plusvalenza se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a tre anni.
Opzione per il regime di tassazione separata
In alternativa al regime di imposizione ordinaria, il cedente, se è un imprenditore individuale (che rimanga tale o meno a seguito della cessione) e se ne occorrono le condizioni necessarie, può optare per il regime di “tassazione separata” previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 applicando alla plusvalenza conseguita l’aliquota progressiva IRPEF corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente all’anno di realizzazione dell’operazione.
In ogni caso, la plusvalenza della cessione d’azienda non è imponibile ai fini IRAP in quanto, come chiarito nella citata C.M. n. 27/09, la cessione d’azienda è “un’operazione che genera sempre componenti straordinarie che non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP”.
L’avviamento iscritto dal cessionario a seguito dell’operazione è riconosciuto ai fini fiscali ed i relativi ammortamenti potranno, pertanto, essere portati in deduzione per la determinazione del reddito imponibile.
Ai fini delle imposte indirette, le cessioni d’azienda sono operazioni escluse dall’IVA, ma comunque soggette