La presunzione assoluta di distribuzione di riserve da utili

Le distribuzioni delle riserve costituenti il patrimonio netto delle società sono soggette a diversi regimi di imposta secondo la natura a cui le stesse appartengono. Approfondiamo la questione della presunzione di distribuzione delle riserve.

 

Classificazione delle riserve patrimoniali

Tali riserve possono essere classificate in:

  • Riserve di capitale (riserve da sovrapprezzo azioni, riserve da interessi di conguaglio versati da nuovi soci, riserve da versamento dei soci a fondo perduto o in conto futuro aumento capitale sociale…); la distribuzione di tali riserve non comporta alcuna tassazione in quanto sono considerate nuovi apporti dei soci;
  • Riserve in “sospensione di imposta” tra le quali si annovera:
    • Riserve da contributi in conto capitale ex art. 55 T.U.I.R ante riforma
    • Riserve da condono;
    • Riserve da conferimento o concentrazione;
    • Riserve da accantonamento utili alle forme pensionistiche complementari;
    • Saldi attivi da rivalutazione monetaria

 

Tali riserve, in caso di distribuzione, sono soggette a imposizione fiscale sia in capo alla società che in capo ai soci.

  • Riserve di utili liberamente distribuibili già sottoposte ad imposizione fiscale;
  • Riserve di utili “in temporanea sospensione di imposta” ottenute per effetto della deduzione extrabilancio di ammortamenti, accantonamenti ed altre rettifiche di valore (disinquinamento fiscale del bilancio).

 

La riforma tributaria ha introdotto un nuovo istituto concernente “la presunzione assoluta di distribuzione di riserve di utili” ex art. 47, co. 1 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R).

Prima dell’entrata in vigore di tale riforma, ai soci era data ampia libertà di scegliere l’ordine di distribuzione delle riserve.

Con la riforma, a partire dal 2004, tale libertà viene limitata fiscalmente. In altre parole, mentre civilisticamente i soci continuano a scegliere liberamente l’ordine di distribuzione delle riserve fiscalmente tale scelta è preclusa.

 

Ordine di distribuzione delle riserve societarie

la presunzione di distrubzione delle riserve di utili della societàPrescindendo dalla delibera assembleare si considerano distribuiti ipso iure nell’ordine:

  1. l’utile dell’esercizio;
  2. le riserve di utili liberamente distribuibili;
  3. le riserve stabilite dalla delibera assembleare.

 

Come è facile intuire, la ratio della norma è volta ad evitare la discrezionalità dei soci a soggiacere all’imposizione fiscale nel momento della distribuzione delle riserve.

Si ricordi infatti che, mentre la distribuzione (o la delibera di distribuzione per le società di persone) delle riserve di utili genera reddito imponibile per il percettore (in maniera diversa secondo il tipo di soggetto che ne gode), la distribuzione delle riserve di capitale non è soggetta a tassazione.

 

Le uniche riserve di utili che sfuggono alla presunzione di distribuibilità del fisco sono:

  • quelle generate in regime di trasparenza ex artt. 115, 116 del T.U.I.R.  in quanto si comportano come le riserve di capitale e quindi non generano alcun reddito imponibile;
  • le riserve di utili da trasformazione ex. Art. 170 T.U.I.R. generate dalla trasformazione di società di persone in società di capitali. Tali riserve non concorrono a formare il reddito dei soci laddove siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine in quanto già sottoposte a tassazione per trasparenza ai soci.
  • le riserve deliberate anteriormente all’entrata in vigore della riforma al 1 gennaio 2004.
  • le riserve di utili indisponibili e quelle in sospensione di imposta.

 

 

Conseguenze della presunzione di distribuzione delle riserve

Una delle conseguenze di tale presunzione giuridico-fiscale è l’eventuale nascita di un doppio binario.

Infatti, se l’assemblea, pur esistendo una riserva di utili, delibera la distribuzione di una riserva di capitale, in Patrimonio Netto si avrà, civilisticamente parlando, un minore importo della riserva di capitale distribuita e un importo immutato per la riserva di utili, mentre dal punto di vista fiscale, si considererà distribuita prima la riserva di utili e successivamente in caso di incapienza quella di capitale.

 

Il seguente esempio può risultare chiarificatore.


Una società Alfa nel suo Patrimonio Netto possiede una riserva di utili per 1000 e una riserva di capitale per 1500.

Nell’anno n i soci deliberano la distribuzione per 500 della riserva capitale.

In bilancio si avrà un importo di 1000 sia per la riserva di capitale che per quella di utili. Dal punto di vista fiscale la situazione sarà la seguente: riserva di capitale 1500 e riserva di utili 500. Questo 500 sarà reddito imponibile fiscale per i percettori.

Nell’anno n+1 i soci deliberano la distribuzione di altri 500. In bilancio si avrà la riserva di utili per 1000 e  la riserva di capitale per 500. Invece, fiscalmente la situazione sarà: riserva di utili pari a zero e 1500 la riserva di capitale. Anche questa riduzione di 500 sarà soggetta a tassazione.

Sarà, dunque, necessario seguire extra-contabilmente l’andamento delle riserve ed informare i percettori di tali riserve circa la loro tassabilità.


 

 

L’Agenzia delle Entrate sulla presunzione di distribuzione delle riserve 

Nella C.M. 26/E del 16/06/2004 l’Agenzia delle Entrate invita ad inviare una comunicazione scritta ai soci per renderli edotti sulla natura fiscale della riserva distribuita al di là del contenuto della delibera assembleare.

Inoltre, in tale circolare, l’Agenzia precisa che la presunzione di distribuzione si applica sulle riserve di utili, a condizione che esse siano disponibili.

Da ciò si comprende come il concetto di disponibilità e distribuibilità di una riserva diventa di fondamentale importanza, quindi, giova chiarirne il significato.

 

Disponibilità e distribuibilità delle riserve

A tal proposito ci giunge in aiuto il documento n.1 dell’O.I.C. il quale classifica le riserve in base alla loro disponibilità e distribuibilità.

Riassumiamone i contenuti:

    1. Riserve disponibili e distribuibili
      1. Riserva di utili
    2. Riserve disponibili e non distribuibili
      1. Riserva da deroghe ex art. 2423, co. 4 c.c.
      2. Riserva legale
      3. Riserva utile su cambi
    3. Riserve non disponibili e non distribuibili

 

  1. Riserva acquisto azioni proprie

 

Secondo la suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, la presunzione di distribuzione delle riserve ex art. 47, co.1 DPR 917/86, dovrebbe applicarsi alle riserve inserite ai numeri 1 e 2 dell’elenco su scritto.

In altre parole, la presunzione dovrebbe applicarsi a tutte quelle riserve di utili che risultano disponibili ancorché non distribuibili.

 

Alessio D’Oca

Settembre 2006