La rappresentanza nelle Società a Responsabilità Limitate

Una breve sintesi pratica della gestione della rappresentanza nelle SRL: il ruolo, le responsabilità, e il rapporto con l’SRL degli amministratori; le figure degli ausiliari dell’institore, del procuratore e del commesso.

Una breve sintesi pratica della rappresentanza nelle SRL

 

Amministratori

responsabilità amministratoriAi sensi dell’art. 2475 bis del Codice civile, gli amministratori hanno la rappresentanza generale e legale della società sia sostanziale (potere di compiere atti giuridici in nome e per conto della società i cui effetti si producono in capo alla società stessa) che processuale (potere di rappresentare la società in giudizio).

La rappresentanza spetta all’amministratore unico o, in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, all’intero consiglio congiuntamente. Tale regola è derogabile in sede di atto costitutivo nel quale, solitamente, si prevede di delegare la rappresentanza al presidente del C.d.A. o ad un comitato esecutivo.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (prova, peraltro, non agevole).

Nei rapporti esterni prevale pertanto la tutela dei terzi mentre, nei rapporti interni, la mancanza o l’eccesso di potere o l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale restano rilevanti quale base per un’azione di responsabilità (ad esempio la revoca per giusta causa) e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale.

Tuttavia, a differenza dei limiti statutari al potere di rappresentanza, rimangono opponibili ai terzi le limitazioni legali al potere di rappresentanza degli amministratori cioè quegli atti per i quali è il codice civile stesso a stabilire l’obbligo di una preventiva decisione da parte dei soci: è questo il caso delle operazioni che comportano una rilevante modifica del programma di attività descritto nell’oggetto sociale o dei diritti dei soci (art. 2479 c.c.) o degli acquisti da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2465 c.c.) oppure dell’acquisizione di partecipazioni in società personali o in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbliga- zioni delle medesime.

Di conseguenza, in queste ipotesi, qualora il legale rappresentante effettui una qualsiasi operazione in mancanza di una conforme decisione dei soci, la società potrà far valere il difetto di potere rappresentativo e impugnare i relativi contratti.

 

 

Ausiliari a) b) c)

Nella gestione operativa dell’azienda gli amministratori possono servirsi inoltre dei cosiddetti ausiliari: institori, procuratori o commessi.

Queste figure sono legate all’azienda da rapporti di lavoro subordinato (per l’institore e il pro- curatore parte autorevole della dottrina e della giurisprudenza ritiene ammissibile un rapporto di lavoro autonomo; altra parte della dottrina considera possibile attribuire procure a collabo- ratori a progetto).

Trattasi di rappresentanze che hanno natura volontaria e che sorgono nel momento in cui ad un dipendente vengono attribuite determinate funzioni aziendali.

Tuttavia, quando ci si trova ad operare con i terzi, specie nelle PMI, non sempre gli ausiliari vengono riconosciuti come rappresentanti della società, mentre se ci si trova ad operare con una filiale di Banca nessuno mette in dubbio i poteri di rappresentanza del direttore della stessa.

Quando a dover intrattenere rapporti con i terzi è, ad esempio, un impiegato amministrativo della società, è pertanto buona norma che questi si presenti munito dell’attestazione del Registro Imprese dalla quale risultano i suoi poteri per non vedersi negato il diritto ad esercitare le sue funzioni (pubblicità peraltro obbligatoria per le figure degli institori e dei pro- curatori).

In merito alla responsabilità degli ausiliari essa è personale solo per gli atti compiuti senza spendere il nome della società, mentre, negli atti compiuti nell’esercizio dell’impresa la responsabilità investe direttamente l’organo amministrativo.

 

a)  Institore

 L’institore ha in pratica gli stessi poteri generali di rappresentanza dell’amministratore ma limitatamente alla impresa commerciale (filiale / ramo aziendale) cui è preposto (ad esempio è institore il direttore generale) (art. 2203 c.c.).

La procura institoria va iscritta presso il Registro delle Imprese, ma solo al fine di delimitarne le deleghe (vedi art. 2206 c.c.).

L’institore ha rappresentanza sia sostanziale (con possibilità di sottoscrivere contratti e com- piere transazioni in nome dell’azienda con l’unica limitazione riguardante l’alienazione o l’iscrizione ipotecaria di beni immobili per la quale occorre apposita autorizzazione) sia pro- cessuale (salvo gli venga limitata dagli amministratori) (art. 2204 c.c.).

Eventuali limitazioni o revoche dei poteri institori vanno iscritti presso il Registro delle Imprese altrimenti non sono opponibili ai terzi salvo si provi che questi ultimi ne erano a conoscenza al momento di conclusione del contratto.

 

b) c) Procuratore e commesso

 Il procuratore, invece, si limita a rappresentare l’azienda nell’esecuzione di atti specifici in una determinata funzione aziendale con una minore autonomia decisionale rispetto all’institore (ad esempio direttore del personale, responsabile ufficio acquisti) (art. 2209 c.c.).

Al procuratore non spetta la rappresentanza processuale salvo apposita autorizzazione.

In merito agli adempimenti pubblicitari si rinvia a quanto detto in merito agli institori.

Il commesso è invece una figura prettamente operativa che rappresenta l’azienda solo nel compimento delle operazioni cui è incaricato.

La rappresentanza non va conferita con apposito atto a meno che non gli si vogliano conferire poteri quali la possibilità di concedere dilazioni di pagamento, di stipulare contratti al di fuori dei moduli standard aziendali, ecc. (vedasi artt. 2210, 2211, 2212 e 2213 c.c.).

 

 

Altri soggetti che possono rappresentare la società

In occasione di determinati atti anche soggetti terzi all’azienda possono occasionalmente rappresentare la società. In questo caso, mediante la procura, si configura un normale rapporto di mandato con rappresentanza che ha come riferimento non una attività lavorativa manuale o intellettuale, ma bensì il compimento di uno o più atti giuridici. 

 

CLAUSOLA STATUTARIA che potrebbe essere inserita nell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata in tema di rappresentanza al fine di esplicitare le norme applicabili (si tratta, infatti, di norme che si applicherebbero anche in assenza di una apposita previsione statutaria).

 

Art. … – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

  • all’Amministratore Unico;
  • al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato;
  • all’Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
  • a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di Amministrazione disgiuntiva ai sensi dell’art. 2257 c.c.;
  • a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell’art. 2258 c.c..

Le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di no- mina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

La rappresentanza sociale spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai Procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell’atto di nomina.

L’Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all’uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

 

 

La rappresentanza nelle società a responsabilità limitata

TABELLE DI SINTESI

 AMMINISTRATORE

 

Rapporto con la S.r.l.

Socio, lavoratore autonomo (professionista o co.co.co) o subordinato (purché sia garantito il vincolo di subordinazione al C.d.A.; non può essere dipendente l’amministratore unico)

Rappresentanza sostanziale

Per tutti gli atti d’impresa salvo i limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o dall’atto di nomina *

Rappresentanza processuale

Per tutti gli atti in cui c’è rappresentanza sostanziale salvo gli ulteriori limiti stabiliti dallo statuto o dall’atto di nomina *

Pubblicità nel Registro Imprese

Vanno iscritte la nomina, l’indicazione della firma disgiunta o congiunta, i limiti, le variazioni, le cessazioni

 

* è in ogni caso fatto salvo l’affidamento dei terzi salvo si provi il dolo degli stessi

 

INSTITORE

Rapporto con la S.r.l.

Lavoratore autonomo (professionista o co.co.co) o subordinato

Rappresentanza sostanziale

Per tutti gli atti della funzione aziendale cui è preposto salvo i limiti stabiliti dalla procura

Rappresentanza processuale

Per tutti gli atti dell’impresa cui è preposto salvo i limiti stabiliti dalla procura

Pubblicità nel Registro Imprese

Vanno iscritte la nomina, la procura, i limiti, le variazioni, le cessazioni *

* in assenza della pubblicità le limitazioni sono opponibili ai terzi ma l’onere della prova che i terzi erano a conoscenza delle limitazioni è posto a carico della società

 

PROCURATORE

Rapporto con la S.r.l.

Lavoratore autonomo (professionista o co.co.co) o subordinato

Rappresentanza sostanziale

Per tutti gli atti dell’impresa cui è preposto salvo i limiti stabiliti dalla procura

Rappresentanza processuale

Solo se vi è una apposita autorizzazione scritta degli amministratori e nei limiti della stessa

Pubblicità nel Registro Imprese

Vanno iscritte la nomina, la procura, i limiti, le variazioni, le cessazioni *

 

*in assenza della pubblicità le limitazioni sono opponibili ai terzi ma l’onere della prova che i terzi erano a conoscenza delle limitazioni è posto a carico della società

 

COMMESSO

Rapporto con la S.r.l.

Lavoratore subordinato

Rappresentanza sostanziale

Per tutti gli atti ordinari in funzione dell’attività lavorati- va svolta

Rappresentanza processuale

Esclusa

Pubblicità nel Registro Imprese

Nessuna (eventuali limitazioni ai poteri del commesso vanno comunque messe a conoscenza del terzo con mezzi opportuni*)

 

* in assenza di tale adempimento le limitazioni sono opponibili ai terzi ma l’onere della prova che i terzi erano a conoscenza delle limitazioni è posto a carico della società

 

Leggi anche: 

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luglio 2006

Dott. Marco Righetti

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