Solo tre ruoli apicali, in una società, determinano il divieto, senza se e senza ma, di riconoscere l’assunzione, in qualità di dipendente, ad amministratori già remunerati per quest’ultima funzione, che comporta l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla stessa società.
Si tratta della figura dell’amministratore unico, del socio “unico azionista” e di quella del “socio sovrano”.
Per le altre figure apicali, la compatibilità è riconosciuta, di caso in caso, a determinate condizioni.
Incompatibilità tra ruoli apicali e contratto di lavoro dipendente – Argomenti esaminati
- La compatibilità secondo l’INPS
- Alcuni ruoli apicali e il lavoro dipendente secondo l’INPS
- Conclusioni del Messaggio INPS n. 3359/2019
- Le recenti pronunce della Suprema Corte
- La compatibilità e l’Agenzia delle entrate
- Allegato A – L’incompatibilità tra i ruoli apicali ed il contratto di dipendenza
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La compatibilità secondo l’INPS
Accertiamo innanzitutto se sia compatibile la titolarità di cariche sociali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato nella stessa società di capitali.
Con il Messaggio n. 3359, del 17 settembre 2019, l’INPS ha ricordato che, con l’allora Circolare n. 179, dell’8 agosto 1989, avente ad oggetto “Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato”, nel considerare i criteri per la valutazione dei rapporti lavorativi instaurati con società di capitali da soggetti che, nello stesso tempo, rivestivano determinate cariche, aveva escluso, in linea di massima, che, per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati”, fosse possibile riconoscere un rapporto di lavoro subordinato utile con la stessa società.
Successivamente, le anticipate precisazioni sono state aggiornate dal successivo messaggio n. 12441, dell’8 giugno 2011, con il quale è stata accertata la possibilità di instaurare un valido rapporto di lavoro subordinato tra il presidente e la società cooperativa che lo stesso rappresenta.
In verità, secondo l’INPS, a decorrere dagli anni 90, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è adeguata al criterio generale, secondo il quale l’incarico per l’esecuzione di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore in una società di capitali, non esclude, da un punto di vista teorico, la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione:
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Sez. Unite, del 14 dicembre 1994, n. 10680, e Sez. lavoro, del 7 marzo 1996, n. 1793:
hanno affermato che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio, tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato, la prestazione di lavoro e, dall’altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa.
Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società […]; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica.
Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro subordinato.
Pertanto, “resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa”;
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le predette Sez. Unite, n. 10680/1994:
hanno attribuito al giudice del lavoro, in base all’art. 409, n. 3, c.p.c., le controversie tra l’amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, e la stessa società;
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Sez. lavoro, dell’1 settembre 2014, n. 18476 (Conforme sentenza Sez. lavoro, dell’1 agosto 2013, n. 18414):
ha ribadito che, Inizio moduloFine modulonell’individuare un rapporto di lavoro subordinato fra il soggetto che ha rivestito cariche sociali in una società di capitali e la medesima società, è indispensabile che, colui che intende far valere tale tipo di rapporto dia la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione, ovvero dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, sebbene rivesta le suddette cariche sociali.
Anche nel caso del lavoro dirigenziale, come in genere per alcune caratteristiche prestazioni la