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Gent.mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere.
Premesso che sono presidente del Collegio Sindacale di una srl, con sentenza di primo grado è stata annullata una deliberazione dell’assemblea dei soci di una srl (assemblea dei soci totalitaria ).
Preso atto del contenuto dell’art. 2377 del c.c. si chiede:
chi è legittimato a sanare quanto deciso dal giudice? l’attuale cda o l’amministratore (vice presidente) che era rimasto in carica?????
Qual è il procedimento da adottare??
Il ruolo del Collegio sindacale in questa fase qual è??
Cordiali saluti
Risposta:
Per poter rispondere occorre inquadrare brevemente la vicenda processuale:
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Il 24.05.2013 il c.d.a. allora in carica convoca l’assemblea dei soci, per il 04.06 in seconda convocazione, con un oggetto che non contiene cenno a nomina di nuovi consiglieri nè a dimissioni dei vecchi;
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Subito dopo due consiglieri si dimettono e il c.d.a. modifica l’ordine del giorno dell’assemblea, inserendovi la parte mancante;
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Il 04.06.2013 l’assemblea prende atto delle dimissioni di alcuni consiglieri e nomina un nuovo consiglio di amministrazione, con atto poi ratificato nuovamente da altra assemblea il 29.07.2013
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Successivamente un ex consigliere impugna la deliberazione per difetto di idonea convocazione;
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Il Tribunale adìto sentenzia per l’annullamento della deliberazione del 04.06.2013 “limitatamente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione” (la presa d’atto delle dimissioni è priva di effetti legali).
Gli effetti dell’annullamento disposto dal Tribunale sono retroattivi e tendono a riportare la situazione a quanto era in essere prima della deliberazione annullata, salvi gli effetti nel frattempo prodotti dagli atti a titolo oneroso del nuovo consiglio di amministrazione verso i terzi in buona fede.
L’intero consiglio di amministrazione è comunque decaduto, in quanto l’art.21 dello Statuto di questa società stabilisce quanto segue:
“Se vengono meno due o più amministratori decade l’intero consiglio d’amministrazione. L’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica, ai quali spetterà unicamente l’ordinaria amministrazione.”
Perciò i membri non dimissionari del vecchio c.d.a. devono provvedere ad indire una nuova assemblea per la nomina del nuovo c.d.a., questa volta rispettando i crismi legali. A meno che lo Statuto non preveda che in caso di decadenza dell’intero c.d.a., a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri, non sia il Collegio Sindacale a doverla convocare.
Se invece così non fosse, ritengo che il Collegio Sindacale debba convocare l’assemblea in questione solo ove non provveda il Consiglio di Amministrazione.
16 marzo 2016
Roberto Mazzanti