proviamo a rispondere ad un anomalo caso di gestione della SRL: se viene annullata la delibera di nomina degli amministratori a chi spetta la riconvocazione dell’assemblea per la nuova nomina?
Gent.mo Rag. Roberto Mazzanti, avrei bisogno di un suo autorevole parere.
Premesso che sono presidente del Collegio Sindacale di una srl, con sentenza di primo grado è stata annullata una deliberazione dell’assemblea dei soci di una srl (assemblea dei soci totalitaria ).
Preso atto del contenuto dell’art. 2377 del c.c. si chiede:
chi è legittimato a sanare quanto deciso dal giudice? l’attuale cda o l’amministratore (vice presidente) che era rimasto in carica?????
Qual è il procedimento da adottare??
Il ruolo del Collegio sindacale in questa fase qual è??
Cordiali saluti
Risposta:
Per poter rispondere occorre inquadrare brevemente la vicenda processuale:
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Il 24.05.2013 il c.d.a. allora in carica convoca l’assemblea dei soci, per il 04.06 in seconda convocazione, con un oggetto che non contiene cenno a nomina di nuovi consiglieri nè a dimissioni dei vecchi;
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Subito dopo due consiglieri si dimettono e il c.d.a. modifica l’ordine del giorno dell’assemblea, inserendovi la parte mancante;
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Il 04.06.2013 l’assemblea prende atto delle dimissioni di alcuni consiglieri e nomina un nuovo consiglio di amministrazione, con atto poi ratificato nuovamente da altra assemblea il 29.07.2013
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Successivamente un ex consigliere impugna la deliberazione per difetto di idonea convocazione;
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Il Tribunale adìto sentenzia per l’annullamento della deliberazione del 04.06.2013 “limitatamente alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione” (la presa d’atto delle dimissioni è priva di effetti legali).
Gli effetti dell’annullamento disposto dal Tribunale sono retroattivi e tendono a riportare la situazione a quanto era in essere prima della deliberazione annullata, salvi gli effetti nel frattempo prodotti dagli atti a titolo oneroso del nuovo consiglio di amministrazione verso i terzi in buona fede.
L’intero consiglio di amministrazione è comunque decaduto, in quanto l’art.21 dello Statuto di questa società stabilisce quanto segue:
“Se vengono meno due o più amministratori decade l’intero consiglio d’amministrazione. L’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica, ai quali spetterà unicamente l’ordinaria amministrazione.”
Perciò i membri non dimissionari del vecchio c.d.a. devono provvedere ad indire una nuova assemblea per la nomina del nuovo c.d.a., questa volta rispettando i crismi legali. A meno che lo Statuto non preveda che in caso di decadenza dell’intero c.d.a., a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri, non sia il Collegio Sindacale a doverla convocare.
Se invece così non fosse, ritengo che il Collegio Sindacale debba convocare l’assemblea in questione solo ove non provveda il Consiglio di Amministrazione.
16 marzo 2016
Roberto Mazzanti