Il gratuito patrocinio in materia tributaria: agevolazione per i contribuenti, opportunità per i professionisti

 Il Ministero della Giustizia, con il DM 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 ha adeguato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. L’importo è così passato dai vecchi 9.296,22 euro agli attuali 9.723,84.

Il gratuito patrocinio nel processo tributario

patrocinio gratuito tributario

Come è noto, le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (Testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi avanti alle Commissioni Tributarie.

Con la legge 29 marzo 2001 n. 134 il legislatore ha modificato la disciplina del gratuito patrocinio nei procedimenti civili e amministrativi e, quindi, ha abrogato l’art. 13 del D. Lgs. 546/92 che disciplina il processo tributario.

Oggi, pertanto, la normativa applicabile è quella prevista in materia civile, con qualche accortezza.

L’art. 138 del c.d. testo unico delle spese in materia di giustizia riprende testualmente l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992, prevedendo che

«Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate.

Per ciascun componente è designato un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell’ufficio di segreteria della commissione tributaria».

 

 

Chi ha diritto al gratuito patrocinio

Hanno diritto al gratuito patrocinio – come già evidenziato – i titolari di reddito imponibile non superiore a 9.723,84 euro.

Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

Le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio sono:
  • lo stato di povertà;
  • la probabilità di un esito favorevole della causa (fumus boni iuris).

 

Con l’istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente.

Per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio non è necessario che l’istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i costi del processo tributario. 

L’istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002.

La Commissione ha una composizione variegata,  è presieduta da un presidente di sezione (della Commissione Tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria.

Inoltre, viene precisato che, i giudici tributari, i quali fanno parte della commissione, hanno l’obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa.

Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell’ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte – in ambito tributario – solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato;

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, D.P.R. n. 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell’ambito degli altri albi ed elenchi indicati all’art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/92 (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).  

L’eventuale accoglimento dell’istanza consente alla parte contribuente di scegliere il difensore cui affidare l’incarico; non sarà quindi la commissione per il gratuito patrocinio ad individuare il difensore, bensì la scelta sarà effettuata direttamente dal contribuente tra coloro che sono abilitati alla difesa tributaria.

Particolare è il caso in cui sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento.

In tale circostanza, lo stato di “povertà” è in re ipsa; il curatore tuttavia ha l’onere di presentare un’apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la mancanza del denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144).

In tali casi, la prassi fallimentare prevede che sia il giudice a procedere alla nomina del difensore: non sarà quindi presentata alcuna istanza alla Commissione per il gratuito patrocinio.

Si ritiene che anche in questo caso il difensore, designato dal giudice delegato, possa essere scelto non soltanto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (come avviene di solito) ma anche nell’ambito degli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro.

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e previo parere del consiglio dell’ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

Per gli iscritti agli elenchi di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri e periti commerciali ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell’ordine; gli importi sono ridotti della metà.

 

Leggi anche: I limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio

 

febbraio 2006 

di Massimo Conigliaro

dottore commercialista, pubblicista

docente Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze