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La soggettività tributaria
Le società di persone sono soggetti passivi ai fini I.R.A.P. ( imposta regionale sulle attività produttive ) e soggetti di accertamento ai fini IRE (imposta sul reddito). La società, infatti, è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi che costituisce la base per il calcolo dei redditi di partecipazione dei soci.
Quest’ultimi, a loro volta, sommeranno i redditi di partecipazione loro assegnati dalla società partecipata, agli eventuali altri redditi per determinare il reddito complessivo personale da assoggettare ad IRE.
La società, successivamente, dovrà presentare, in via ordinaria, la dichiarazione unificata ai fini IRE, IVA e IRAP entro il 31/07 di ogni anno, nel caso optasse per la presentazione del modello dichiarativo in banca o posta, ovvero in via telematica, entro il 31/10, nel caso optasse per la trasmissione diretta o a mezzo intermediario, del modello Unico Società di Persone.
La società, inoltre, dovrà quantificare e certificare le quote assegnate “per trasparenza”1 ai soci partecipanti, attraverso apposito modello che diventerà allegato della propria dichiarazione dei redditi, unitamente alle certificazioni relative ai diversi redditi posseduti. In ossequio all’art. 5, co. 1 del T.U.I.R. i redditi saranno imputati ai soci indipendentemente dalla percezione. Ne consegue che, i soci dovranno corrispondere le imposte sui quei redditi, indipendentemente della riscossione dei redditi stessi.
La norma, all’apparenza di carattere restrittivo, in realtà prende atto della circostanza che in queste forme societarie la posizione dei soci è, sotto il profilo fiscale, sostanzialmente uguale a quella di un imprenditore individuale, eccetto la circostanza che la produzione dei redditi d’impresa avviene in modo collettivo. Con riferimento alla fiscalità delle società di persone appare altrettanto importante la soggettività della società ai fini IRAP da applicare ad una base imponibile, determinata partendo dal reddito operativo lordo, al quale dovranno essere apportate alcune variazioni in aumento, quali ad esempio:
a) l’ammontare del costo del personale;
b) gli accantonamenti per svalutazione crediti,
c) tutte le variazioni, aumentative e diminutive, già apportate in sede di determinazione del reddito d’impresa, eccetto quelle diversamente disciplinate dalle norme.
Ai fini IRAP, l’aliquota da applicare, ordinariamente, sarà il 4,25% (successivamente diminuito al 3,9% ndr).
Schema grafico della fiscalità nelle società di persone
leggi la versione integrale dell'articolo nel PDF qui sotto==>
gennaio 2006
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vedi la parte quarta di questi interventi dedicati alle società di persone==>