Società di persone: la fiscalità | Parte 4

Le società di persone sono soggetti passivi ai fini I.R.A.P. e soggetti di accertamento ai fini IRE (imposta sul reddito). La società, infatti, è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi che costituisce la base per il calcolo dei redditi di partecipazione dei soci

La soggettività tributaria

Le società di persone sono soggetti passivi ai fini I.R.A.P. ( imposta regionale sulle attività produttive ) e soggetti di accertamento ai fini IRE (imposta sul reddito).

La società, infatti, è obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi che costituisce la base per il calcolo dei redditi di partecipazione dei soci.

Quest’ultimi, a loro volta, sommeranno i redditi di partecipazione loro assegnati dalla società partecipata, agli eventuali altri redditi per determinare il reddito complessivo personale da assoggettare ad IRE.

La società, successivamente, dovrà presentare, in via ordinaria, la dichiarazione unificata ai fini IRE, IVA e IRAP entro il 31/07 di ogni anno, nel caso optasse per la presentazione del modello dichiarativo in banca o posta, ovvero in via telematica, entro il 31/10, nel caso optasse per la trasmissione diretta o a mezzo intermediario, del modello Unico Società di Persone.

La società, inoltre, dovrà quantificare e certificare le quote assegnate “per trasparenza”1 ai soci partecipanti, attraverso apposito modello che diventerà allegato della propria dichiarazione dei redditi, unitamente alle certificazioni relative ai diversi redditi posseduti.

In ossequio all’art. 5, co. 1 del T.U.I.R. i redditi saranno imputati ai soci indipendentemente dalla percezione.

Ne consegue che, i soci dovranno corrispondere le imposte sui quei redditi, indipendentemente della riscossione dei redditi stessi.

La norma, all’apparenza di carattere restrittivo, in realtà prende atto della circostanza che in queste forme societarie la posizione dei soci è, sotto il profilo fiscale, sostanzialmente uguale a quella di un imprenditore individuale, eccetto la circostanza che la produzione dei redditi d’impresa avviene in modo collettivo.

Con riferimento alla fiscalità delle società di persone appare altrettanto importante la soggettività della società ai fini IRAP da applicare ad una base imponibile, determinata partendo dal reddito operativo lordo, al quale dovranno essere apportate alcune variazioni in aumento, quali ad esempio:

  1. l’ammontare del costo del personale;
  2. gli accantonamenti per svalutazione crediti,
  3. tutte le variazioni, aumentative e diminutive, già apportate in sede di determinazione del reddito d’impresa, eccetto quelle diversamente disciplinate dalle norme.

 

Ai fini IRAP, l’aliquota da applicare, ordinariamente, sarà il 4,25% (successivamente diminuito al 3,9% ndr).

 

Schema grafico della fiscalità nelle società di persone 

Schema grafico della fiscalità nelle società di persone

 

 

Il quadro dei versamenti fiscali nelle società di persone

Posto che una s.n.c. o una s.a.s. sono soggette in proprio all’IRAP, vediamo come si articolano i versamenti:

  1. un primo versamento in acconto pari al 40% del 98%3, da effettuarsi entro il termine del versamento a saldo dell’imposta relativa al periodo fiscale precedente (normalmente entro il 20/06 dell’anno corrente o entro il 20/07 con una maggiorazione dello 0,40%). La scissione del versamento in acconto ai fini IRAP, è obbligatoria solo se la prima rata è superiore a 103,00 Euro;
  2. un secondo versamento in acconto – o rata unica – da eseguirsi nella misura del 60% del 98%, entro il 11° mese dell’anno corrente (normalmente entro il 30/11 per i soggetti con anno fiscale di tipo solare);
  3. un terzo versamento a saldo per l’anno corrente da eseguirsi entro il 20/06 o il 20/07 con la maggiorazione dello 0,40%, dell’anno successivo al periodo d’imposta corrente.

 

Segue un’esemplificazione che parte dal modello di dichiarazione dei redditi valido ai fini IRAP

 

modello irap società di persone

 

 

modello irap società di persone

 

 

Dalla lettura dei dati del modello emerge che la base di calcolo dell’acconto IRAP della società ipotizzata, è l’imposta dovuta di cui al rigo IQ90, che è pari a € 6.176,00.

Cosicché gli acconti IRAP, per l’anno 2005, saranno così determinati :

  • prima rata d’acconto 6.176,00 x 98% x 40% = € 2.420,99 (scadenza 20/06/2005)
  • seconda rata d’acconto 6.176,00 x 98% x 60% = € 3.631,49 (scadenza 30/11/2005)

Supposto che la base imponibile IRAP a saldo per l’anno 2005 sia di € 150.000, si avrà che il saldo tributario per IRAP della società, sarà pari a :

(150.000 x 4,25%) – 2.420,99 – 3.631,49

⇒  6.375,00 – 2.420,99 – 3.631,49 = € 322,52

 

 

Scritture in P.D. relative ai versamenti in acconto e a saldo per IRAP a mezzo banca.
A) RILEVAZIONE VERSAMENTO 1° RATA D’ACCONTO IRAP

 

Data Op.

 

 

20/06/2005

 

 

 

Rilevato versamento 1° Rata d’ acconto IRAP

 

 

B. RILEVAZIONE VERSAMENTO 2° RATA D’ACCONTO IRAP

 

Data Op.

BilCEE

Sottoconti

Dare

Avere

 

30/11/2005

SP A-C II)4

Erario c/acconto IRAP

3.631,49

 

 

SP A-C IV) 01

Banca c/c

 

3.631,49

Rilevato versamento 2° Rata d’ acconto IRAP

 

C. RILEVAZIONE DEL DEBITO PER IRAP IN SEDE DI SCRITTURE DI COMPLETAMENTO

 

Data Op.

BilCEE

Sottoconti

Dare

Avere

 

31/12/2005

CE E 22)

IRAP

6.375,00

 

 

SP A-C II)4

Erario c/acconto IRAP

 

6.052,48

 

SP P-D 12)

Debiti per IRAP

 

322,52

Rilevato debito a saldo IRAP

 

 

D. RILEVAZIONE VERSAMENTO A SALDO IRAP 2005

 

Data Op.

BilCEE

Sottoconti

Dare

Avere

 

20/06/2006

SP P D 12)

Debiti per IRAP

322,52

 

 

SP A-C IV) 01

Banca c/c

 

322,52

Pagato debito per saldo IRAP 2005.

 

Per dover di completezza, si fa presente che la rilevazione del costo per IRAP, si è supposta corretta sotto il profilo della fiscalità differita, sebbene si sia formato un orientamento in dottrina – che personalmente non condividiamo – che considera le società di persone non interessate dalle problematiche testé riferite.

 

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A cura di Enrico Larocca

gennaio 2006

 

NOTE

1 Si ricorda che l’art. 5 del T.U.I.R. cosi dispone in materia di redditi prodotti in forma associata:

I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. omiss….

2 Nel Conto Economico questo dato si identificherebbe con la differenza tra il valore e i costi della produzione.

3 Si ricorda che per l’anno 2006 la misura dell’acconto IRAP è elevata al 99%.

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