Come compilare e utilizzare il modello di certificazione dei dividendi

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 11 gennaio 2006

A seguito delle novità intervenute nel 2005 in tema di dividendi, nonchè della definitiva scomparsa del credito di imposta, si è resa necessaria la riformulazione del modello di certificazione, che, si ricorda, è reso obbligatorio dall’articolo 4 commi 6 ter e 6 quater del Dpr n. 322/1998. Ecco come compilarlo.

Il modello della certificazione dei dividendi - Premessa

il modello di certificazione dei dividendi societariLa comprensione del modello di certificazione dei dividendi è di grande importanza, e non solo per chi deve compilarlo, in quanto soggetto ad obblighi di dichiarazione e quindi, in caso di omissione (il termine, lo ricordiamo, è il 15 marzo), a sanzioni, ma anche per chi lo riceve: quest’ultimo, infatti, è soggetto a sanzioni di carattere amministrativo (per l’infedele dichiarazione) e, in alcuni casi, di carattere penale, in caso di mancata indicazione nella propria dichiarazione dei redditi dei dati richiesti nella certificazione.

 

Soggetti interessati al rilascio del modello di certificazione dei dividendi

Il modello in commento è rilasciato, tra gli altri, da:

  • società di capitali ed enti commerciali emittenti;
  • gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli s.p.a.;
  • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione (escluse quelle con esclusivo apporto di lavoro) e cointeressenza.

 

Tali soggetti sono gli stessi che dovranno poi compilare il quadro SK del modello 770 Ordinario.

 

Soggetti a cui va rilasciato

Il modello di certificazione dei dividendi deve essere rilasciato :

  • ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno incassato utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, in qualunque forma corrisposti;
  • ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno incassato utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • ai soggetti non residenti al fine di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste;
    1. ai soggetti che abbiano percepito proventi derivanti: da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR;
    2. da contratti di associazione in partecipazione (escluse quelle con esclusivo apporto di lavoro) e cointeressenza;
    3. dalla riqualificazione degli interessi quali dividendi, per effetto dell’applicazione dell’ articolo 98 del TUIR (thin capitalization);
    4. dalla distribuzione di riserve di capitale che sono considerati utili e riserve di utili per effetto dell’applicazione dell’art. 47, comma 1 del TUIR (vedi articolo qui pubblicato). In tale ultimo caso, la società emittente ha anche l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari sostituti di imposta, la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.

 

Il modello invece non va compilato nel caso in cui siano stati pagati:
  • utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del Dpr n. 600/73,
  • utili relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle cc.dd. “gestioni patrimoniali”.

 

Utilità del del modello di certificazione dei dividendi

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti.

La certificazione è utile anche ai soggetti non residenti, al fine di permettere loro di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

 

Possiamo adesso analizzare punto per punto tutti campi che compongono tale modello.

 

 

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare i propri dati identificativi, ovvero il codice fiscale e l’indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico.

Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” deve essere indicato:

A, se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione dell’ articolo 98 del TUIR (thin capitalization).

B, se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli s.p.a., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;

C, se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;

E, se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;

G, se la certificazione è rilasciata da un soggetto diverso dalle società di capitali ed enti commerciali.

 

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione del soggetto che ha erogato gli utili, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto estinto.

 

Sezione I - Dati relativi alla Società emittente

In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente.

Nel punto 1 va indicato il codice fiscale del soggetto emittente, se residente. Nel caso in cui l’emittente sia un soggetto estero, al punto 1 deve essere indicato, ove previsto, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza.

Il punto 2 va barrato nel caso in cui il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, e venga quindi indicato nel punto 1 il codice ISIN.

Nel punto 3 va indicata la denominazione del soggetto emittente.

Nel punto 4 va indicato il codice dello Stato estero, rilevabile in calce alle istruzioni al modello in commento.

Nei punti da 5 a 7 devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, se l’emittente è un soggetto residente.

 

Sezione II - Dati relativi all’intermediario non residente

In questa sezione vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

  • nel punto 8, il codice ABI ove attribuito;
  • nel punto 9, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
  • nel punto 10, il codice fiscale italiano, se attribuito;
  • nel punto 11, la denominazione della società o ente;
  • nel punto 12, il codice dello Stato estero.

 

Sezione III - Dati relativi al percettore degli utili

In questa sezione vanno indicati dal punto 13 al punto 19, il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Il codice fiscale si intende sostituito con la sola indicazione dei dati anagrafici nel caso di soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito.

Inoltre devono essere indicati:

  • nei punti 20 e 22, il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo;
  • nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza;
  • nel punto 24, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

 

Sezione IV - Dati relativi agli utili corrisposti

È questa la sezione che più interessa il destinatario di tale certificazione, in quanto proprio dei dati qui indicati dovrà servirsi per compilare il quadro L del modello Unico o l’equivalente quadro D del mod. 730.

Devono infatti qui essere indicati:

  • nel punto 25, il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, occorre indicare il numero complessivo delle azioni o quote ; se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, occorre indicare la cifra approssimata al secondo decimale;
  • nel punto 26, la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti;
  • nel punto 27, l’ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri;
  • nel punto 28, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, avendo cura di esporre il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero; Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale ;
  • nel punto 29, deve essere indicato l’ammontare dell’importo del dividendo, al netto delle imposte applicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”).
  • nel punto 30, la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata;
  • nei punti 31 e 32, rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente; in nessun caso è possibile compilare entrambi i predetti campi;
  • nel punto 33, l’imposta eventualmente applicata all’estero;
  • nel punto 34, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci in quanto già tassati al momento della loro maturazione.

 

Sezione V - Dati relativi ai proventi equiparati agli utili

In questa sezione, di nuova istituzione, vanno indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) e b) del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR con l’apporto di capitale ovvero di capitale e servizi e ad interessi riqualificati dividendi per effetto dell’applicazione dell’ articolo 98 del TUIR (thin capitalization).

Nel punto 35 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari esteri.

Nel punto 36 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione (escluse quelle con esclusivo apporto di lavoro) e cointeressenza.

Nel punto 37 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del TUIR, qualora essi siano erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate.

È da rilevare che gli importi indicati ai punti 35, 36 e 37 vanno riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

Nel punto 38 deve essere indicato l’ammontare dell’importo dei proventi, utili e remunerazioni indicati ai punti 35, 36 e 37, al netto delle imposte applicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”)

Nel punto 39 deve essere indicata la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi equiparati agli utili.

Nel punto 40 deve essere indicato l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente.

Nel punto 41 deve essere indicata l’imposta eventualmente applicata all’estero.

 

Annotazioni e sottoscrizione.

Nell’ultimo campo, riservato alle annotazioni, vanno inserite le altre informazioni utili al percettore per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.

Infine, è riservato un apposito spazio per la firma del soggetto che rilascia la certificazione, nonché la data di emissione della certificazione.

 

Leggi anche: I dividendi: come si devono dichiarare

 

Danilo Sciuto

11 Gennaio 2006