I ripianamenti delle perdite della società partecipata

Parliamo dei c.d. versamenti “sottozero”, ossia dei versamenti fatti dai soci per coprire le perdite realizzate da una società partecipata, per la parte di esse che eccede il patrimonio netto di quest’ultima risultante dopo la copertura.

I ripianamenti delle perdite della partecipata

Le modifiche della normativa

 

Le numerose novità che stanno caratterizzando il nuovo sistema fiscale italiano sono state oggetto di una diffusa trattazione sulla stampa specializzata (in questo sito, abbiamo trattato le novità in tema di capital gain e participation exemption, dividendi, tassazione per trasparenza di SPA e SRL); un tema che invece non risulta essere stato affrontato con l’attenzione dovuta è quello dei cosiddetti versamenti “sottozero”, ossia dei versamenti (o delle remissioni di debito) fatti dai soci al fine di coprire le perdite realizzate da una società partecipata, per la parte di esse che eccede il patrimonio netto di quest’ultima risultante dopo la copertura.

Il caso, per fare un esempio, è quello di una società che detiene una partecipazione in un’altra società, il cui valore del patrimonio netto è pari a euro 100.000, e che a seguito dell’approvazione del bilancio di un esercizio viene chiamata a ripianare una perdita sociale di euro 130.000, che dunque ha ridotto il patrimonio “sottozero”.

Qual è dunque il trattamento fiscale, nonché la corretta classificazione in bilancio della quota di 30.000, ossia appunto quella eccedente il patrimonio netto della partecipata risultante dopo la copertura ?

 

Versamenti dei soci a fondo perduto – La vecchia norma

Fino al 31 dicembre 2003, il vecchio articolo 61, comma 5, primo periodo, del Tuir, prevedeva:

“L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura”.

In altre parole dunque, tale disposizione prevedeva che i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) fatti dai soci a favore di una propria partecipata così come le rinunce ai crediti nei confronti di quest’ultima si aggiungessero al costo della partecipazione e, in alternativa al predetto criterio, ne ammetteva la deduzione immediata, ma limitatamente alla sola parte dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte eccedente il patrimonio netto della società partecipata risultante dopo l’operazione di copertura.

Pertanto, il socio che ripianava un tale tipo di perdita di una propria partecipata aveva due alternative:

  1.  capitalizzare l’intero ammontare del versamento a copertura perdite;
  2. imputare al conto economico l’ammontare della somma versata a copertura del patrimonio netto negativo, capitalizzando la residua parte.

Nell’esempio fatto prima, le scritture della società socia, che ripiana la perdita, avrebbero potuto essere le seguenti:

 

CASO 1 (incremento della partecipazione dell’intero versamento)

_____________________________________

Partecipazioni @ Debiti v/partecipata 130.000

_____________________________________

 

 

CASO 2 (possibilità concessa dalla seconda parte della norma)

________________________________________

#                     @ Debiti v/partecipata 130.000

Partecipazioni                       100.000

Versamenti sottozero          30.000

________________________________________

 

 

Dove il conto “Partecipazioni” è evidentemente un conto patrimoniale, che verrà chiuso alla voce B III 1 (o C III 1 se la partecipazione non costituisce immobilizzazione) e il conto “Versamenti sottozero” è un conto economico, assolutamente deducibile, da iscrivere alla voce D19  del conto economico.

È tra l’altro da rilevare come tale operazione fosse ritenuta assolutamente legittima anche dall’Amministrazione Finanziaria, come testimoniato dalla risoluzione ministeriale n. 28/99.

Quest’ultima precisazione assume particolare importanza nel caso in cui entrambe le società (sia la partecipata sia la partecipante) abbiano il medesimo periodo d’imposta, e l’assemblea della partecipata deliberi l’azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale in data antecedente a quella di approvazione del bilancio da parte della partecipante; in questo caso, infatti, al verificarsi della perdita (e cioè in sede di approvazione del bilancio) quest’ultima non potrà esimersi dal rilevare la spesa nel bilancio relativo al periodo d’imposta in cui ha ricapitalizzato la partecipata e dedurre il versamento fatto a copertura delle perdite solo nell’esercizio di sostenimento.

Ciò significa che, nell’esempio numerico succitato, la società dovrà iscrivere l’Ires anticipata pari a 9.900 (il 33% di 30.000); nulla dovrà essere iscritto per l’Irap in quanto l’operazione è neutra a tali fini. Le scritture saranno

 

Nell’esercizio in cui la partecipante rileva la perdita della partecipata

_______________________________

IRES anticipata @ Debiti IRES 9.900

_______________________________

 

Nell’esercizio in cui la partecipante effettua il versamento

_________________________

IRES @ IRES anticipata 9.900

_________________________

 

La discrasia appena esposta tra esercizio di contabilizzazione e di deduzione non si avrà nel caso in cui invece la partecipata abbia approvato il bilancio dopo la partecipante.

 

L’operazione di ripianamento non attiene all’aspetto “valutativo” della partecipazione

Con l’introduzione della deducibilità in 5 quote costanti delle svalutazioni di partecipazioni (introdotta dal Decreto Legge n. 209/02), è subito emerso il problema di verificare se tale restrizione valesse anche per i versamenti “sottozero”.

Ebbene, l’Amministrazione finanziaria, così come autorevole dottrina, è intervenuta sul tema, con la circolare n. 7/03, ed ha ribadito che, per tali versamenti dei soci a copertura perdite, per la parte che eccede il patrimonio netto della partecipata, continuava a valere il regime disposto dall’art. 61, comma 5, del Tuir; tale tesi d’altro canto era ampiamente prevedibile, posto che, come ha del resto affermato anche l’Amministrazione, tali versamenti non attengono alla “valutazione” delle partecipazioni, ma si riferiscono a “perdite”, sicché tecnicamente essi costituiscono una spesa d’esercizio, la cui deducibilità è subordinata all’effettivo ripiano della parte sottozero da parte dei soci, e non una svalutazione. E tale considerazione è fondamentale per quanto si dirà di seguito.

 

La mancata riproposizione della norma tra abrogazione e accettazione implicita

L’attuale art. 94 del nuovo Tuir (corrispondente all’articolo 61 comma 5 della vecchia versione), al comma 6 riprende solo in parte quello che era il contenuto del previgente art. 61, comma 5, testé esaminato.

In particolare, non viene più riprodotta la previsione relativa alla deduzione immediata dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte eccedente il patrimonio netto della partecipata, e, in altri termini, non viene più riproposta la deduzione immediata dei versamenti “sottozero”.

È evidente che, in mancanza di una specifica pronunzia ministeriale, tale mancata riproposizione offre all’interprete due possibili linee.

La prima, più letterale che sistematica, è di applicare il principio per cui “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit”, sicché la mancata riproposizione della norma corrisponde ad una sua implicita abrogazione, e di conseguenza i versamenti di cui trattasi andrebbero ad incrementare il costo della partecipazione in forza dello stesso art. 94, comma 6.

La seconda, da ritenere più verosimile in una interpretazione sistematica, mette a frutto le considerazioni svolte al paragrafo precedente: ossia che il legislatore abbia accolto la tesi del versamento “sottozero” come perdita effettiva, e non elemento di valutazione, sicché l’abbia eliminata dall’articolo 94 non già per volerla abrogare, ma in quanto non si tratta di norma di carattere “valutativo” dei titoli, cui invece è dedicato il suddetto articolo 94.

Conseguentemente, in mancanza di una norma che ne preveda espressamente l’indeducibilità, tali versamenti rimarrebbero comunque qualificati come spese di esercizio concorrenti alla formazione del reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 83 del nuovo Tuir.

 

 17/11/2004

Danilo Sciuto