I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti.
Il modello di certificazione dei dividendi – Premessa
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2002, pubblicato in G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato approvato il nuovo schema di modello di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate, e dei crediti di imposta, ai sensi degli articoli 7-bis, 27 e 27-ter del Dpr n. 600/73.
Soprattutto per effetto, in questi ultimi anni, della diffusione dell’azionariato anche tra i più piccoli risparmiatori, la comprensione di tale modello è necessaria non solo per i soggetti che dovranno compilarlo (ossia le società di capitali che hanno pagato gli utili risultanti dal bilancio 2001 o precedenti), ma anche per quelli che lo riceveranno.
Il modello è poi di assoluta importanza, non solo ai fini dichiarativi dei soggetti percettori, ma anche perché è stabilito che in caso di mancata indicazione dei dati richiesti nella certificazione, verranno comminate sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Chi deve rilasciarlo
Il modello in commento è rilasciato, tra gli altri, da :
- le società e gli enti indicati nell’art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che hanno emesso azioni o quote;
- le casse incaricate del pagamento degli utili;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.
Tali soggetti sono gli stessi che dovranno poi compilare il quadro SK del modello 770 Ordinario.
A chi va rilasciato il modello di certificazione dei dividendi
Il modello deve essere rilasciato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che hanno incassato utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, in qualunque forma corrisposti.
Vengono invece esclusi gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del Dpr n. 600/73, nonchè gli utili relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle cc.dd. “gestioni patrimoniali”, ad eccezione (e quindi il rilascio della certificazione è necessario) degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non negoziate in mercati regolamentati.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno incassato utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Perché è utile
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d’imposta spettanti. La certificazione, infatti, contiene anche i dati relativi ai crediti d’imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del TUIR.
La certificazione è utile anche ai soggetti non residenti, al fine di permettere loro di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
Quali utili vanno certificati
Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell’anno 2002, risultanti dal bilancio 2001 o precedenti ; la certificazione deve essere infatti rilasciata anche nel caso di utili deliberati prima del 1° luglio 1998, in vigenza del precedente regime impositivo, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
Quando va consegnato
La certificazione deve essere consegnata al percettore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili.
Quindi entro il 31 marzo 2003 per gli utili pagati nel 2002.
La compilazione del modello di certificazione dei dividendi
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione e che di seguito esamineremo.
Tuttavia, essa può comunque essere redatta anche con veste grafica diversa da quella adottata dall’Agenzia delle Entrate.
Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, i propri dati identificativi, il codice fiscale e l’indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della provincia, il c.a.p. e la via con il numero civico.
Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” deve essere indicato:
- A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dallastessa corrisposti;
- B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;
- C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente.
Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili.
Sezione I – Dati relativi alla Società emittente
In questa sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente.
In particolare:
– nel punto 1, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso di società o enti esteri devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza.
Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del punto 2;
- nel punto 3, la denominazione della società o ente emittente;
- nel punto 4, il codice dello Stato estero;
- nei puntida 5 a 7, i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l’emittente è un soggetto residente.
Sezione II – Dati relativi all’intermediario non residente
In questa sezione vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
– nel punto 8, il codice ABI ove attribuito;
– nel punto 9, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
– nel punto 10, il codice fiscale italiano, se attribuito;
– nel punto 11, la denominazione della società o ente;
– nel punto 12, il codice dello Stato estero.
Sezione III – Dati relativi al percettore degli utili
In questa sezione vanno indicati dal punto 13 al punto 19, il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.
Il codice fiscale si intende sostituito con la sola indicazione dei dati anagrafici nel caso di soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito.
Inoltre devono essere indicati:
– nei punti 20 e 22, il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo;
– nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza;
– nel punto 24, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa, se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.
Sezione IV – Dati relativi agli utili corrisposti
E’ questa la sezione che più interessa il destinatario di tale certificazione, ossia il socio percettore, in quanto proprio dei dati indicati in questa sezione dovrà servirsi per compilare il quadro I del modello Unico o l’equivalente del Mod. 730.
Devono infatti qui essere indicati:
– nel punto 25, il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, occorre indicare il numero complessivo delle azioni o quote ; se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, occorre indicare la cifra approssimata al secondo decimale;
– nel punto 26, la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più soggetti;
– nel punto 27, l’ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri;
– nel punto 28, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, avendo cura di esporre il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere indicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero;
– nel punto 29, la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata;
– nei punti 30 e 31, rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata al percipiente;
– nel punto 32, l’imposta eventualmente applicata all’estero.
I successivi punti da 33 a 38 accolgono i dati rilevanti per determinare il credito di imposta spettante al socio percettore.
In particolare occorre indicare:
– nei punti 33 e 34, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001 (ossia, in generale, nel 2002), cui spetta il credito d’imposta pieno o limitato nella misura del 56,25%;
– nei punti 35 e 36, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (ossia, in generale, dal 1998) ed entro il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 (ossia, in generale, entro il 2001), cui spetta il credito d’imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73%;
– nel punto 37, gli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (ossia, in generale, entro il 1997) dalle società di capitali residenti e dopo la chiusura dell’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (ossia, in generale, dal 1989) ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (ossia, in generale, entro il 1997) dagli enti commerciali, cui spetta il credito d’imposta nella misura di 9/16 (ossia 56,25%);
– nel punto 38, gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 408/90, o ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. n. 41/95, convertito nella L. n. 85/95, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 (ossia, in generale, entro il 1997), cui spetta il credito d’imposta nella misura del 25%.
– nel punto 39 devono essere indicati gli utili per i quali non spetta il credito d’imposta.
Ricapitolando, si ha :
Tipo di utile |
Credito di imposta spettante (in percentuale) |
Utili distribuiti dopo l’ 1/1/2002 |
56,25% |
Utili distribuiti dal 1998 al 2001 |
58,73% |
Utili distribuiti dal 1989 al 1997 |
56,25% (9/16) |
Riserve derivanti da rivalutazioni distribuiti entro il 1997 |
25% |
Annotazioni e sottoscrizione.
Nell’ultimo campo, riservato alle Annotazioni, vanno inserite le altre informazioni utili al percettore per la compilazione della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, l’aliquota convenzionale prevista per gli utili esteri e il cambio utilizzato per la conversione in euro degli utili denominati in valuta estera.
Infine, è riservato un apposito spazio per la firma del soggetto che rilascia la certificazione, nonché la data di emissione della certificazione.
Leggi anche: Come compilare ed utilizzare il modello di certificazione dei dividendi
Febbraio 2003
Danilo Sciuto