la separazione della dichiarazione IVA dal (ex) modello Unico rischia di complicare la vita a imprese e professionisti: da una lettura stringente della norma sembra che la scadenza per la stampa dei registri IVA cada il 28 di maggio, con un anticipo di ben 4 mesi sull’invio del modello Redditi! …e conseguente raddoppio degli adempimenti di stampa!
Il termine per la stampa “cartacea” dei registri contabili Iva è variabile seguendo le modifiche normative che si sono succedute rapidamente negli ultimi tempi. Inoltre il termine è diverso da quello previsto ai fini delle imposte sui redditi e quindi per la stampa del libro giornale e per i c.d. partitari (schede di mastro). Il punto di partenza è rappresentato dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Le disposizioni in vigore prevedono che la contabilità è tenuta regolarmente, a condizione che la mancata stampa su supporti cartacei riguardi esclusivamente l’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi. L’indicazione proviene dall’art. 7, c. 4–ter, del D.L. n. 357/1994. In buona sostanza la stampa deve essere effettuata entro tre mesi dai termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2015, la stampa avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 dicembre 2016.
Ora, però, è necessario tenere conto delle ultime novità per ciò che riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali. Il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2016 è scaduto il 28 febbraio scorso. Ne consegue un effetto diretto sul termine per la stampa del registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’adempimento deve essere effettuato entro il 28 maggio 2017.
In futuro, con riferimento al periodo di imposta 2017 e i successivi, la dichiarazione annuale Iva dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. In questo caso la stampa dovrà essere effettuata entro il 30 agosto successivo (per il primo anno entro il 30 agosto 2018).
I termini sono poi ancora diversi ai fini delle imposte sui redditi. Ciò in quanto la dichiarazione annuale Iva è ora (dal periodo di imposta 2016) sempre autonoma rispetto al modello di dichiarazione dei redditi. In linea di principio la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Solitamente la stampa del libro giornale, del libro mastro, della contabilità di magazzino e di ogni altro registro valido ai fini delle imposte sui redditi dovrà essere effettuata entro il 30 dicembre.
Con riferimento al periodo di imposta 2016 è necessario tenere conto del differimento dei termini previsto per le società di capitali. La proroga, però, non è valida per ogni soggetto. Il predetto decreto prevede che i soggetti, diversi dalle micro imprese ex art. 2435–ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile possono trasmettere tempestivamente il modello di dichiarazione annuale 2017 (redditi ed Irap) entro il quindici giorni successivi rispetto al termine ordinario di nove mesi (decorrenti dall’ultimo giorno del periodo di imposta). Ad esempio una società di capitali, il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare, può trasmettere la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 entro il 15 ottobre 2017, anziché il 30 settembre 2017.
La proroga darà luogo ad uno slittamento a “catena”, sia pure limitatamente a questo periodo di imposta, del termine previsto per la stampa dei registri validi ai fini delle imposte sui redditi. La stampa potrà essere effettuata tempestivamente entro il 15 gennaio 2018. L’anno successivo (il periodo di imposta 2017) i termini di presentazione delle dichiarazioni torneranno ad essere quelli ordinari e quindi la stampa dovrà essere effettuata entro il 30 dicembre.
7 marzo 2017
Nicola Forte