ecco in quali casi è possibile per l’impresa dedurre al 90% i costi delle auto concesse in uso ai dipendenti; attenzione, il Fisco può sempre contestare le assegnazioni di auto considerate meramente elusive!
Dal 2007 le imprese ed i professionisti possono portare in deduzione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 90% dell’ammontare dei costi e delle spese relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. A prevederlo è l’articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 15-bis, c. 7, lett. c, del D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2007.
Per il dipendente, invece, tale assegnazione comporta l’imponibilità del fringe benefit in busta paga, pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio del mezzo desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (articolo 51, comma 4, lettera a, del TUIR).
Sempre più spesso si riscontra nella realtà operativa il ricorso all’assegnazione delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, perché da un lato consente di ottimizzare i costi dei mezzi aziendali (prezzo d’acquisto o canoni di leasing, peraltro senza il limite di 18.076 euro, carburanti, manutenzioni, eccetera), che altrimenti sarebbero limitati dalla ben più penalizzate percentuale di deducibilità del 40% (e dal predetto limite, salvo quello superiore per gli agenti di commercio), dall’altro comporta qualche vantaggio economico anche ai dipendenti assegnatari, che altrimenti sosterrebbero costi di acquisto e di manutenzione di tali mezzi ben superiori a quelli sopportati in termini di tassazione fringe benefit.
Ciò che, però, talvolta non viene sufficientemente considerato dai soggetti che assegnano tali veicoli è che l’Amministrazione finanziaria ha stabilito talune regole allo scopo di evitare comportamenti elusivi posti in essere al solo fine di fruire della maggiore deduzione in oggetto.
In particolare, con la circolare n. 48/E-III-17104 del 10 febbraio 1998 (emessa in vigenza del vecchio articolo 121-bis del TUIR, che, al comma 1, lettera a, numero 2, prevedeva l’integrale deducibilità dei costi in oggetto, anziché al 90%), l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che l’assegnazione e l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta deve emergere da documentazione probatoria, come ad esempio da una specifica clausola inserita nel contratto di lavoro. Si ritiene che, a tal fine, potrebbero essere sufficienti anche altri documenti, quali appositi accordi scritti, scambio di corrispondenza, ovvero lettere di assegnazione (tipicamente ciò si verifica con il personale che ricopre posizioni organizzative o dirigenziali).
È importante, quindi, che i contribuenti che provvedono a tali assegnazioni di mezzi ai dipendenti si “preconfezionino” la documentazione probatoria ai fini della deducibilità del 90% dei costi dei mezzi assegnati, atteso che il solo fringe benefit in busta paga potrebbe non essere a tal fine sufficiente.
Come puntualizzato, infatti, dall’Amministrazione finanziaria nella predetta circolare (a cui rimanda anche la più recente 47/E/2008, punto 5.1), per la deducibilità al 90% dei costi in oggetto, l’utilizzo del mezzo da parte del dipendente deve avvenire per la maggior parte del periodo d’imposta: il veicolo, quindi, deve essere utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro; pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta di un’impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre (per un totale di 184 giorni) e che l’acquisto dell’autovettura sia avvenuto il 1° settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta allorché l’autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d’imposta).
Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione soprattutto al momento di acquisizione dell’auto, perché, se ciò avviene oltre la metà del periodo d’imposta (generalmente, dopo il 1 luglio per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare), non si ha più diritto a fruire della deduzione del 90% dei relativi costi, atteso che l’assegnazione al dipendente avviene non per la maggior parte del periodo d’imposta, come prescritto, invece, dalla norma.
Analogo discorso, vale per la data di assegnazione del mezzo al dipendente, che deve essere tale per cui l’utilizzo da parte di quest’ultimo avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta, pena la deduzione in misura ridotta anziché al 90%.
L’anzidetta circolare del 1998, peraltro, ha precisato che, ai fini del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.
Infine, si ricorda che l’articolo 71 della bozza del DDL “lavoro” ridimensiona sensibilmente, a partire dal prossimo anno, anche la percentuale di deducibilità in oggetto, portandola dal 90% al 70%.
21 giugno 2012
Alessandro Borgoglio