Analisi dei conferimenti “in natura” nelle Srl: come stimarli correttamente.
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Quote di S.r.l. a fronte di conferimenti atipici
Nel contesto delle società a responsabilità limitata, a fronte degli apporti di opere o servizi possono essere emesse – con determinate garanzie – delle quote societarie (art. 2464, c.c.): al contrario di quanto accade per le S.p.a., dunque, si tratta di conferimenti considerati tipici dall’ordinamento, dato che ne è prevista l’iscrizione nell’attivo patrimoniale della società conferitaria a fronte di un corrispondente aumento del capitale sociale.
In particolare, l’art. 2464 prevede:
- al secondo comma, che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (e pertanto anche le opere e i servizi, nonché, ad esempio, il know – how, i diritti, etc.);
- al sesto comma, che il conferimento può avvenire mediante la prestazione di polizza assicurativa o di fideiussione bancaria, che valgono a garantire gli obblighi assunti dal socio aventi a oggetto la prestazione di opere o servizi a favore della società.
Nel contesto dei conferimenti delle S.r.l. consistenti in prestazioni d’opera, la garanzia o la cauzione in denaro non può essere escussa finché il socio esegue la prestazione nei termini contrattualmente previsti.
Il compito di vigilare sul corretto e completo adempimento degli obblighi assunti dal socio «d’opera» compete all’organo amministrativo della società, il quale potrebbe anche procedere a un’escussione parziale della garanzia.
Secondo l’art. 2466, primo comma, del codice, è considerato moroso il socio che non esegue il conferimento nel termine prescritto; tale definizione va coordinata con la considerazione che il conferimento di prestazioni d’opera non può comportare l’integrale liberazione della quote al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo.
L’eventuale prestazione d’opera irregolare, non conforme alle pattuizioni, pur non costituendo tecnicamente un’ipotesi di «morosità», dovrebbe dar luogo comunque a responsabilità del socio nei confronti della società, con possibilità di azione per danni in sede giudiziale.
È stato evidenziato che il legislatore non ha direttamente ammesso per le S.r.l. il conferimento di opera o servizi, imponendo invece al socio prestatore d’opera o di servizi di «conferire» una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria a garanzia delle prestazioni in favore della società. La cauzione in denaro, in tale contesto, è prevista quale «sostituto» non della prestazione d’opera o di servizi, bensì della polizza o della fideiussione (che non sono oggetto del conferimento, ma mera garanzia dello stesso)(1).
La stima dei conferimenti in natura
A norma dell’art. 2343 del codice, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente:
- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.
La relazione dev’essere allegata all’atto costitutivo.
L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi, e sono applicabili le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile. Per effetto di tale rinvio, risultano applicabili al consulente (ovvero al perito che redige la relazione di stima) le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329,14 euro, ed è applicato l’art. 35 del codice penale (riguardante la sospensione dall’esercizio della professione conseguente a condanne per contravvenzioni commesse con abuso della professione stessa o con violazione ai doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto).
A norma dell’art. 64, u.p., c.p.c. (come sostituito dall’art. 25, L. 4.6.1985, n. 281), è in ogni caso dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
Nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre 1/5 a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre in proporzione il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Il socio conferente può in tal caso:
- versare la differenza in danaro;
- (o) recedere dalla società.
La relazione di stima dev’essere redatta da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero da una società di revisione iscritta nell’albo speciale.
Naturalmente, il fatto che all’interno del compendio aziendale – o del ramo d’azienda – conferito si trovino elementi dalla valutazione tecnicamente complessa, può indurre il perito a rivolgersi a professionisti specificamente competenti nei singoli settori di interesse (ad esempio, ingegneri, architetti o geometri per la stima di cespiti immobiliari).
Nel contesto delle S.r.l., diversamente da quanto accade per le S.p.a.:
- l’esperto non dev’essere designato dal Tribunale, ma semplicemente dal conferente;
- per gli amministratori non sussiste l’obbligo di controllare le valutazioni espresse dal perito – revisore entro 180 giorni dall’iscrizione della società stessa;
- non vige la regola dell’inalienabilità delle azioni fino a quando le valutazioni non sono state controllate (nonché la previsione di specifiche delle misure da prendere in caso di scostamento del valore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui avvenne il conferimento).
La problematica della stima dei conferimenti di opera o servizi
La riforma societaria ha inteso dare riconoscimento alla realtà delle piccole S.r.l., nelle quali il lavoro quotidiano dei soci prevale sul capitale conferito, offrendo al contempo ai terzi creditori un’adeguata tutela (nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa) relativamente all’integrità del capitale sociale.
L’autorevole intervento del Notariato Triveneto – che verrà illustrato più avanti – intende fornire una risposta sul punto dell’opportunità (od obbligatorietà) della relazione dell’esperto anche per le società a responsabilità limitata.
Secondo una posizione già presente nella dottrina nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme societarie, la prestazione d’opera del socio doveva essere sottoposta a stima alla stregua di un normale conferimento in natura.
Secondo tale impostazione interpretativa:
- il perito è tenuto a valutare gli obblighi assunti dal socio;
- il valore periziato serve per determinare sia l’entità del conferimento nel capitale sociale, sia l’importo della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria (o del deposito cauzionale in denaro)(2).
È stato altresì evidenziato che nell’art. 2465, secondo comma, del codice, non è fatto riferimento ai commi terzo e quarto dell’art. 2343; a tale proposito, si è ritenuto che l’omessa previsione della relazione dell’esperto sia dovuta a una mera lacuna legislativa, dato che la S.r.l. «…in considerazione della sua fonte contrattuale, non può che ispirarsi ai medesimi principi della società per azioni».
L’assenza di uno specifico richiamo normativo è comunque tale da eliminare, nelle S.r.l., l’obbligo degli amministratori di controllare la stima del perito; le quote corrispondenti ai conferimenti potranno quindi essere alienate anche il giorno successivo all’avvenuta stima(3).
La tesi della «necessità» della relazione di stima anche per i conferimenti di opera o servizi nelle S.r.l. sembra potersi fondare sull’opportunità di garantire, oltre al rispetto degli obblighi del socio, soprattutto l’effettiva rispondenza del valore assegnato al conferimento della prestazione o del servizio.
Tale risultato non può essere raggiunto con la mera stipula del contratto di garanzia, atteso che l’impresa assicuratrice o la banca non sono necessariamente interessate alla congruità del valore della prestazione, ma piuttosto al patrimonio del conferente e al rischio di inadempienza.
Se la stima non fosse effettuata,
«…si potrebbe facilmente giungere a deprecabili condotte in cui il capitale sociale di una società potrebbe essere costituito, nella sua parte rilevante, da un conferimento di prestazioni d’opera, valorizzate convenzionalmente – ossia d’accordo con la compagine tutta – e in misura corrispondente garantite a un valore superiore a quello effettivamente attribuibile alla prestazione stessa»(4).
I profili contabili dei conferimenti di opere o servizi
Quanto al trattamento contabile dei conferimenti di opera o servizi nelle S.r.l., si è ritenuto che la quota di capitale iscritta nello stato patrimoniale della società a fronte del conferimento d’opera dovesse corrispondere alla contestuale iscrizione nell’attivo:
- di un’immobilizzazione immateriale, soggetta ad ammortamento nel rispetto del principio contabile OIC n. 24;
- (ovvero) di un credito verso il socio, da classificare tra le immobilizzazioni finanziarie, che rimarrà iscritto finché resta in vita la società e che sarà azzerato solo quando saranno ripartiti tra i soci i conferimenti iniziali, maggiorati degli eventuali plusvalori, oppure compensato con l’eventuale debito della società per le prestazioni d’opera effettuate dal socio(5).
Gli orientamenti del Notariato Triveneto: perizia e liberazione delle quote
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto concorre all’opera di «massimazione» che – dopo l’entrata in vigore della riforma societaria – è proficuamente svolta da molti organismi locali rappresentativi della professione notarile. Nel settembre 2005 sono stati diffusi alcuni «Orientamenti» espressi dal Notariato Triveneto, che aggiornavano o integravano quelli emanati nel settembre 2004; secondo tale documento, i conferimenti di opera o servizi devono essere considerati alla stregua di conferimenti in natura.
Per tale motivo:
- è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valore dell’obbligazione conferita, a norma dell’art. 2465, c.c. Tale valore va indicato nell’atto costitutivo, come previsto dell’art. 2463, n. 5), c.c.;
- le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Tali quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;
- la riduzione del capitale per effetto di perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme sul bilancio di un minor valore della stessa, deve interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti, e non solo quelle liberate mediante il conferimento di tale obbligazione;
- se l’obbligazione conferita non è adempiuta, non sono attuabili i rimedi di cui all’art. 2466 c.c., dato che l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione, e non con il suo adempimento; ne consegue che rimangono attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.
Tali soluzioni appaiono coerenti con le linee interpretative emerse in sede dottrinale, secondo le quali il conferimento di opera e/o servizi dev’essere valutato secondo le regole valide per i conferimenti in natura, e l’obbligazione, una volta conferita, da’ luogo a un’entità patrimoniale che integra il capitale della S.r.l.
Polizza fideiussoria e fideiussione bancaria
Secondo il Notariato Triveneto, in presenza di conferimenti di opera o servizi, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita, e non anche la sua corretta valutazione.
Una volta adempiuta esattamente l’obbligazione, cessa infatti la validità delle garanzie prestate, anche se l’opera compiuta o il servizio prestato hanno avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso, devono altresì essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.
Secondo tale interpretazione, evidentemente, la società potrebbe rimanere sguarnita rispetto all’ipotesi in cui il conferimento, effettuato secondo un valore di stima «x», dovesse per qualche motivo veder ridotto il proprio valore, e ciò – considerando la dimensione «ristretta» (se non addirittura familiare) delle S.r.l. «classiche» – si traduce in un affievolimento delle garanzie dei creditori sociali.
NOTE
- G. Sciumbata, «Nuove regole per la formazione del capitale sociale», Diritto e Pratica delle Società, n. 1, 23.1.2004, p. 32.
- A. Busani, «Nel capitale entrano prestazioni e servizi», Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 29.11.2003, p. 16.
- Cfr. Fondazione Aristeia, documento n. 33/2003.
- C. Nocera – R. Patimo, «Per la stima dei conferimenti entra in gioco il perito “di parte”», Il Sole 24 Ore – Guida Normativa, n. 194, 25.10.2004, p. 4.
- M. Salvatore, «I conferimenti nelle nuove s.r.l.», Diritto e Pratica delle Società, n. 7, 23.4.2004, p. 52.
10 luglio 2010
Fabio Carrirolo
vedi anche: La disciplina dei conferimenti nelle S.R.L.S. e a capitale ridotto