La disciplina dei conferimenti nelle S.R.L.S. e a capitale ridotto

In tema di regole per la formazione del capitale, la disciplina della SRLCR e delle SRLS prevede che il conferimento dello stesso deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo e non collocato transitoriamente in banca, come ordinariamente accade nelle Srl tradizionali.

srl semplificataAl fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali, in un momento economico contraddistinto da bassi livelli occupazionali, il legislatore (artt. 3, co. 1, del D.L. n. 1/2012 e 44 del D.L. n. 83/2012) ha introdotto due varianti di società a responsabilità limitata: la società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r).

Tali società possono, come noto, essere costituite solo da persone fisiche e con un capitale sociale minimo, fissato nell’atto costitutivo, in una misura che si pone tra un valore pari ad € 1 e un importo inferiore ad € 10.000.

Per quanto riguarda le regole in tema di formazione del capitale, la disciplina della S.r.l.c.r e delle S.c.r.l.s. prevede che il conferimento dello stesso deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo e non collocato transitoriamente in banca, come ordinariamente accade nelle s.r.l. tradizionali.

Tuttavia, quest’ultima regola parrebbe in contrasto con le nuove disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante per le quali, i trasferimenti di denaro eccedenti la soglia di € 999,99, devono avvenire necessariamente in modalità tracciata: in caso di conferimenti eccedenti la predetta soglia, si ritiene che questi debbano, prudenzialmente, transitare sul conto corrente intestato alla società e non consegnate nelle mani dell’amministratore, ancorché tale soggetto potrebbe anche essere il medesimo socio sottoscrittore (nel caso delle s.r.l.s.), ovvero un soggetto estraneo alla compagine sociale (nel caso delle s.r.l.c.r.).

Peraltro, la predetta disciplina in ordine al conferimento del capitale sociale differisce da quella comune, prevista per le srl ordinaria, che consente, invece, di conferire tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica e stabilisce, nel caso di conferimento in denaro, l’obbligo di versare in banca, al momento di sottoscrizione dell’atto costitutivo, solo il 25% dei conferimenti eseguiti.

L’esclusione della possibilità di effettuare conferimenti in natura si può spiegare in relazione alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi, atteso che il conferimento in natura, rispetto a quello del denaro, impone un complesso e oneroso procedimento di stima dei beni: per effettuare un conferimento in natura è necessario, infatti, allegare all’atto costitutivo la relazione di un esperto che attesti che il valore del bene sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Queste regole in ordine alla misura del capitale sociale minimo e alle sue modalità di formazione dello stesso impongono, però, una riflessione più generale con specifico riferimento alle operazioni di aumento del capitale sociale.

Con riferimento a questo tema si sono succedute due diverse tesi contrastanti. Secondo la tesi esposta da Assonime, l’obbligo di conferimento esclusivamente in denaro non opera in sede di aumento del capitale sociale, purché l’aumento in parola comporti il superamento del tetto massimo del capitale consentito: in tale circostanza, l’aumento di capitale effettuato tramite un conferimento diverso dal denaro contante (ovvero in natura) comporta il mutamento del modello societario, ovvero il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria (circolare n. 29 del 30 ottobre 2012).

Di diverso avviso, invece, il Notariato di Milano secondo il quale, successivamente alla sua costituzione, la società può comunque deliberare un aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in natura, anche nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore ad €10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto (massima n. 130 del 5 marzo 2013).

In buona sostanza, secondo i notai Milanesi – a differenza di quanto sostenuto da Assonime (secondo cui il conferimento in natura è ammissibile solo per conferimenti che comportino il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria) – una volta costituita la società semplificata (o a capitale ridotto), essa potrà deliberare qualsiasi tipologia di aumento con conferimenti anche diversi dal denaro, a prescindere dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di capitale sociale prescritto (€ 10.000).

Sul punto, si ritiene che, con particolare riferimento alle s.r.l. semplificate, la modifica successiva dell’atto costitutivo o dello statuto standard, a seguito del conferimento eseguito, non possa beneficiare dell’esenzione dagli onorari notarili: la gratuita della prestazione notarile è prevista, infatti, solo in sede di costituzione di questo modello societario e non per tutti gli atti successivi che richiedono la prestazione professionale di un notaio.

 

17 aprile 2013

Sandro Cerato