Il fondo patrimoniale continua a rappresentare un istituto di grande interesse, pur essendo stato oggetto nel corso degli ultimi anni di una progressiva ridefinizione interpretativa da parte della giurisprudenza di legittimità. Analisi concreta.
Il fondo patrimoniale tra coniugi ex art. 167 c.c.: funzione, limiti e utilità operativa per imprenditori e professionisti
Tra gli strumenti giuridici a disposizione di imprenditori e professionisti per porre in sicurezza una parte del proprio patrimonio familiare, il fondo patrimoniale previsto dagli artt. 167 e ss. del codice civile continua a rappresentare un istituto di grande interesse, pur essendo stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di una progressiva ridefinizione interpretativa da parte della giurisprudenza di legittimità.
Cosa è il fondo patrimoniale?
In base all’art. 167 ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.
L’art. 168 regola Impiego ed amministrazione del fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale
L’articolo 170 si occupa dell’esecuzione sui beni e sui frutti
L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La funzione del fondo patrimoniale
Fin dalla sua origine, il fondo patrimoniale ha avuto la funzione di destinare uno o più beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, sottraendoli – nei limiti della destinazione – alla garanzia generica dei creditori. In particolare, ai sensi dell’art. 170 c.c. «l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
È questo, anche oggi, il fulcro dell’istituto: la tutela opera solo in presenza di determinate condizioni, e non è automatica né generalizzata.
Da qui l’esigenza, per il professionista e per l’imprenditore, e per i consulenti, di valutarne con attenzione l’efficacia concreta, evitando di confidare in un meccanismo di protezione “generalizzato”, che – alla luce della più recente giurisprudenza – non esiste.
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Quando il fondo patrimoniale tutela il patrimonio
Perché la protezione di cui all’art. 167 c.c. si realizzi, devono contemporaneamente esistere tre presupposti:
- l’esistenza di un fondo regolarmente costituito (per atto pubblico e con iscrizione nei registri immobiliari, a pena di inopponibilità ai terzi);
- la natura familiare del bisogno alla cui soddisfazione sono destinati i beni del fondo;
- la conoscenza da parte del creditore del fatto che il debitore ha contratto il debito per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
Sul terzo punto, la Corte di Cassazione è stata da sempre estremamente rigorosa: spetta al soggetto che invoca la protezione provare che il creditore era – o avrebbe dovuto essere – consapevole della finalità estranea alle esigenze familiari.
In questo senso anche una recentissima sentenza (n. 21438/2025), richiamando precedenti consolidati, ribadisce che «non è sufficiente che il debito sia connesso all’attività lavorativa o professionale del coniuge, ma è necessario che il creditore sia in grado di percepire in modo evidente la totale estraneità dell’obbligazione alle esigenze del nucleo familiare».
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Quando il fondo patrimoniale non protegge
A livello operativo è fondamentale comprendere che il fondo non tutela il patrimonio in tutte le situazioni in cui:
- il debito sia connesso al mantenimento della famiglia (es. canoni di locazione dell’abitazione familiare, spese per la scuola o per la sanità);
- il reddito del coniuge obbligato derivi esclusivamente dall’attività professionale/imprenditoriale: in tale circostanza il confine tra spese personali e spese familiari tende ad annullarsi (si veda anche Cass. n. 5097/2009: “se il reddito è integralmente destinato al fabbisogno familiare, non vi è estraneità della finalità”);
- esistano debiti tributari collegati allo svolgimento dell’impresa: in tal caso la Cassazione considera il rapporto fiscale come inerente all’attività del contribuente e quindi, indirettamente, al fabbisogno familiare (Cass. n. 15862/2010; Cass. n. 12512/2019).
👉 Conclusione pratica: il fondo patrimoniale non copre in maniera automatica i rischi professionali o imprenditoriali. La protezione opera solo per i debiti chiaramente estranei alle esigenze della famiglia (es. fideiussioni prestate per soggetti terzi, investimenti speculativi, contratti di finanziamento non collegati al fabbisogno domestico).
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Indicazioni operative per imprenditori e professionisti
Per ottenere un’efficace protezione, è opportuno valutare:
Aspetto | Indicazione operativa |
Tempistica | Costituire il fondo in anticipo, in assenza di esposizioni significative; se costituito in prossimità dell’insorgere della crisi imprenditoriale può essere oggetto di revocatoria (art. 2901 c.c.). |
Oggetto | Selezionare beni non direttamente connessi all’attività imprenditoriale (es. immobili residenziali della famiglia). |
Redazione dell’atto | Descrivere chiaramente la destinazione ai bisogni della famiglia e prevedere – se possibile – un richiamo alla non utilizzabilità per finalità connesse all’attività economica. |
Prova della conoscenza da parte del creditore | Effettuare comunicazioni (es. nelle trattative contrattuali) in cui si esplicita l’esistenza del fondo e la sua finalità esclusivamente familiare. |
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Fondo patrimoniale e altri strumenti: quale scegliere?
Strumento | Finalità principale | Punti di forza | Limiti |
Fondo patrimoniale | Destinazione ai bisogni della famiglia | Costo contenuto, semplicità formale | Opera solo nei confronti di debiti estranei ai bisogni fam.; revocabile |
Vincolo ex art. 2645-ter c.c. | Destinazione per finalità meritevoli (anche non familiari) | Flessibile, opponibile ai terzi | Meno conosciuto nella prassi; costo notarile |
Trust | Protezione patrimoniale personalizzata | Massima elasticità; segregazione piena | Maggiore onerosità e complessità |
Patto di famiglia | Trasferimento generazionale dell’impresa | Strumento specifico per aziende | Solo per imprese e con vincoli chiari tra familiari |
👉 Consiglio operativo: per l’imprenditore che vuole proteggere alcuni beni personali (es. l’abitazione familiare), il fondo patrimoniale può rappresentare il primo step. Se l’esigenza è più ampia e riguarda la protezione di un patrimonio articolato o l’impresa stessa, è preferibile valutare approfonditamente l’utilizzo di trust o vincoli ex art. 2645-ter.
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Conclusioni
L’istituto del fondo patrimoniale resta uno strumento utile, purché lo si utilizzi nella piena consapevolezza dei suoi limiti applicativi.
La recente giurisprudenza – da ultimo Cass. n. 21438/2025 – conferma che la protezione non opera in via automatica, ma solo a fronte di debiti che risultino manifestamente estranei alle esigenze della famiglia e purché tale estraneità sia conosciuta (o conoscibile) dal creditore.
Per i professionisti e gli imprenditori ne deriva la necessità di:
- valutare con anticipo l’adozione dello strumento;
- scegliere con attenzione i beni da vincolare;
- documentare e comunicare correttamente la destinazione ai bisogni familiari;
- in caso di esigenze più articolate, considerare soluzioni ulteriori (trust, vincoli di destinazione, patti di famiglia).
Solo in questo modo il fondo patrimoniale può rappresentare una barriera rispetto ad obbligazioni generate nell’ambito dell’attività economica, e non un semplice strumento “formale” destinato a rimanere inefficace in sede esecutiva.
Segnalazioni pratiche
🔹 Documentazione dell’utilizzo dei beni del fondo
Non basta destinare il bene alla famiglia: può essere utile mantenere traccia documentale dell’effettivo utilizzo del bene per finalità familiari (es. utenze intestate al coniuge, contratti della scuola/medico indicanti come residenza l’immobile oggetto di fondo, ecc.).
In sede esecutiva/revocatoria, questa documentazione può avere un ruolo decisivo per dimostrare che il vincolo non era strumentale alla sottrazione alla garanzia dei creditori.
🔹 Inserimento di una clausola di esclusione dell’utilizzo del bene a favore dell’attività d’impresa
Nell’atto costitutivo del fondo può essere inserita, con formulazione opportuna, una clausola che escluda espressamente l’utilizzo del bene quale garanzia o supporto dell’attività imprenditoriale (es. divieto di ipoteca per debiti d’impresa, esclusione dall’utilizzo come sede o deposito aziendale, ecc.).
Questa clausola, pur non eliminando completamente il rischio, rafforza l’opponibilità nei confronti dei creditori professionali.
🔹 Comunicazione esplicita al sistema bancario
In fase di revisione affidamenti o rinegoziazione finanziamenti, può essere utile informare la banca dell’esistenza del fondo patrimoniale e della sua finalità (a mezzo PEC o lettera protocollata).
Questo può risultare utile perché, in futuro, la banca non potrà sostenere di essere “ignara” dell’estraneità del bene rispetto alle esigenze dell’attività economica.
✅ Check-list operativa
Domanda operativa | Verifica pratica |
Il fondo viene costituito in assenza di esposizioni debitorie significative? | ☐ no ☐ sì |
I beni destinati sono effettivamente legati alla vita familiare (es. abitazione principale)? | ☐ no ☐ sì |
L’atto notarile specifica la destinazione esclusiva ai bisogni della famiglia? | ☐ no ☐ sì |
È stata effettuata l’iscrizione nei registri (immobiliari / PRA)? | ☐ no ☐ sì |
I creditori rilevanti sono stati informati dell’esistenza del fondo e della sua funzione? | ☐ no ☐ sì |
Il debito da cui ci si vuole tutelare è estraneo all’attività d’impresa/professionale? | ☐ no ☐ sì |
Sono già stati valutati strumenti alternativi (trust, 2645-ter, patto di famiglia)? | ☐ no ☐ sì |
👉 Se almeno una delle caselle “no” riguarda i primi 6 punti, il livello di protezione del fondo è potenzialmente compromesso. In questi casi è opportuno approfondire strumenti alternativi o complementari.
Segnaliamo un approfondimento molto interessante: Il fondo patrimoniale è una donazione simulata?
21 agosto 2025
Roberto Pasquini