La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16902/2025, afferma che è legittimo l’accertamento induttivo, effettuato nei confronti dell’imprenditore agricolo individuale, in caso di omessa indicazione dei redditi d’impresa forfetari da allevamento (articolo 56 comma 5 del Tuir) nel quadro RD del modello REDDITI e irregolare tenuta delle scritture contabili. Infatti, non preclude l’accertamento induttivo la circostanza che all’imprenditore agricolo vanno imputati redditi d’impresa determinati su base catastale, considerato che tali redditi riguardano le sole attività agricole esercitate entro i limiti di cui all’articolo 32 comma 2 del Tuir, mentre, per la parte eccedente, anche l’imprenditore agricolo consegue redditi d’impresa.
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