Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare della disposizione del D.Lgs. 39/2014 che, all’art.2, ha inserito l’obbligo - a decorrere dal 7.4.2014 - di munirsi di certificato penale del casellario giudiziale, per quelle persone che hanno contatto diretto e regolare con minori. Dopo il D.Lgs. il Ministero di Giustizia è intervenuto con una circolare e nella settimana scorsa con due specifiche note per cercare di dirimere tutta l’agitazione che si è creata, soprattutto in ambito di associazioni, sportive e non sportive.
Vediamo alcuni punti fondamentali:
1) l’obbligatorietà del certificato è stato attuato per far fronte ad una direttiva dell’Unione Europea, in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
2) l’obbligo è per il soggetto (azienda, ente associativo o quant’altro) che impiega al lavoro una persona che ha contatti diretti e regolari con minori;
3) l’obbligo è solo nelle ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro e quindi quando l’azienda o l’associazione assume la qualità di “datore di lavoro”;
4) il termine “datore di lavoro” non deve intendersi solo per il classico rapporto di lavoro dipendente, ma deve essere letto in maniera ampia, quindi datore di lavoro anche quando il rapporto è anche di lavoro autonomo (i.e. con soggetto con partita Iva);
5) il Ministero specifica nella nota che l’obbligo non sorge ove ci si avvalga di forme di “collaborazione” che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro: dovrebbero essere le prestazioni sportive di cui all’art. 67 lett. m del TUIR (ex. L.133 o