I contribuenti che entrano o escono dal regime forfettario devono rettificare l’IVA. Ma quanto costa diventare forfettari? Oppure uscirne? Scopri l’impatto su rimanenze di magazzino, beni ammortizzabili e immobili, e come calcolare l’importo da restituire o recuperare per gestire al meglio il passaggio di regime.
Rettifica IVA nel passaggio da e verso il regime forfettario: obblighi e modalità di calcolo
Il contribuente che entra o esce dal regime forfettario è tenuto alla rettifica dell’IVA detratta da indicare nella dichiarazione Iva. In particolare, i contribuenti che:
- entrano nel regime forfetario sono tenuti alla rettifica IVA a sfavore;
- fuoriescono dal regime forfettario devono effettuare la rettifica IVA a favore;
- hanno superato i 100.000 € di ricavi nel corso del periodo d’imposta devono applicare l’IVA sulle somme eccedenti il limite.
Rettifica IVA a sfavore per chi accede al regime forfettario dal 1.1.2025
I soggetti che, a partire dal 2025, accedono al regime forfetario e in precedenza erano in regime Iva ordinario, sono tenuti effettuare la rettifica della detrazione IVA, ex art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972.
Le rettifiche devono essere effettuate in unica soluzione e riguardano tutti i beni e servizi esistenti nell’impresa, non ancora utilizzati alla data di ingresso nel regime.
Pertanto, è opportuno valutare con attenzione la convenienza del passaggio dal regime ordinario a quello forfetario; infatti, se si sono effettuati acquisti di beni strumentali o immobili per i quali si è fruito della detrazione Iva e si è ancora nel periodo di monitoraggio, si corre il rischio di avere un onere rilevante in termini di IVA dovuta a seguito della rettifica.
La rettifica della detrazione dell’IVA va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’ingresso nel regime, ossia in quella relativa all’anno precedente al passaggio nel regime in commento.
Nel Mod. IVA 2025 relativo al 2024 a rigo:
- VA14 va indicato che si tratta dell’ultima dichiarazione prima dell’accesso al regime;
- VF70 va indicato l’importo della rettifica con segno negativo, in quanto a sfavore del contribuente.
L’IVA dovuta a seguito della rettifica confluisce dunque all’interno della dichiarazione IVA e concorre alla determinazione dell’importo a debito/credito risultante dalla dichiarazione annuale.
L’obbligo
Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi i quattro anni successivi a quello dalla loro entrata in funzione oppure 10 dalla data di acquisto in caso di immobili.
La rettifica dell’IVA deve essere eseguita anche con riferimento ai beni strumentali di importo non superiore ad € 516,46 e ai beni con coefficiente di ammortamento ai fini reddituali superiore al 25%:
“non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento”.
Tale ultima indicazione delimita di fatto la portata della precisazione dell’Agenzia delle Entrate, escludendo dalla rettifica i predetti beni già ammortizzati o entrati in funzione prima dell’ingresso nel regime.
Pertanto, ipotizzando l’ingresso nel regime forfetario dal 2025:
- per i beni di importo non superiore ad € 516,46 acquistati nel periodo 2021 – 2024 e già ammortizza