Donne vittime di violenza: richiesta dell’esonero contributivo

Ecco come compilare il modulo di richiesta di esonero contributivo, che spetta ai datori di lavoro privati, nel caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza. Guida alla richiesta dell’agevolazione e alla gestione del flusso Uniemens

assunzione donneL’INPS, con il Messaggio n. 2239 del 14 giugno 2024, ha fornito le indicazioni operative per la compilazione del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà, di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

L’assunzione agevolata di donne vittime di violenza

Con la Circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024, sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.  La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 191, che:

“Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Il successivo comma 192 del medesimo articolo chiarisce che:

“Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.

 

Soggetti beneficiari

L’esonero in oggetto spetta, pertanto, in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La misura agevolativa spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

 

Modalità di presentazione delle domande

Ai fini della presentazione delle domande, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentiticazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Variazione in aumento o in diminuzione della percentuale oraria di lavoro

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica.

Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

 

Modalità di esposizione del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero in commento, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  •  nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

NdR. Decreto coesione lavoro: esonero contributivo per determinate assunzioni

 

Antonella Madia

Lunedì 24 Giugno 2024