Il Milleproroghe estende i termini per il ravvedimento operoso speciale, consentendo la regolarizzazione delle violazioni fiscali del 2022 con pagamento in unica soluzione o in quattro rate rate. Si confermano valide le regolarizzazioni pregresse senza possibilità di rimborso. Analizziamo la norma e i richiami normativi.
Il Milleproroghe riapre i termini per il ravvedimento operoso speciale
In forza dell’emendamento previsto, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), si applicano, per quanto non diversamente previsto, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all’articolo 20 del D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore di tale norma e non si dà luogo a rimborso.
Quadro normativo originario (Legge di Bilancio per il 2023)
Modifiche e termini del ravvedimento speciale
Come è noto, l’art. 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022, ha previsto il cd. ravvedimento speciale (con scadenza originariamente fissata al 31 marzo 2023), per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159, dell’art. 1, della L. n. 197/2022 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173, dell’art. 1, della L. n. 197/2022 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali) – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti (con risoluzione n. 6/E/2023 sono stati emanati i relativi codici tributo).
Il D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni in L. n. 56/2023, è intervenuto sostanzialmente sul ravvedimento speciale attraverso l’articolo 19 e l’articolo 21.
L’articolo 19, del D.L. n. 34/2022 ha spostato in avanti il termine per accedere all’istituto – 30 settembre 2023, invece