Come ogni anno è arrivato il momento di versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del TFR. Quest’anno la scadenza è fissata al 18 dicembre 2023, in quanto il 16 dicembre cade di sabato.
Ecco la nostra guida all’adempimento.
Entro il prossimo 18 dicembre 2023 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono provvedere al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR.
In particolare, l’imposta sostitutiva si applica mediante versamento in acconto per l’anno in corso e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo 1712.
Nota: l’adempimento è a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia stato mantenuto in azienda o per le aziende con almeno 50 dipendenti se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS (per i lavoratori aderenti ad una forma pensionistica complementare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione annuale del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006 mantenute in azienda).
Nel TFR accantonabile e quindi rivalutabile, non sono ovviamente da considerare le quote di TFR che dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 sono state riscosse mensilmente in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) (commi 26-34 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2015).
La gestione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Come noto ogni anno con l’elaborazione dei cedolini di novembre, il datore di lavoro, deve provvedere al calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, e versarlo mediante modello di p