Senza limiti di tempo l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuti accordi mirati ad evitare una lite tra le parti

Secondo un recente documento AIDC, il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto IVA va interpretato sulla base della sua ratio istitutiva: quindi può avvenire senza limiti di tempo l’emissione di una nota di credito in caso di sopravvenuti accordi fra le parti contraenti al solo fine di evitare una “lite” .

emissione nota creditoIn base all’arcinoto articolo 26 comma 2 del DPR 633/72, in presenza di talune circostanze di fatto è consentito operare una rettifica in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta; rettifica che comporta l’emissione di una nota di credito.

 

Casi in cui è possibile l’emissione di una nota di credito

Le circostanze citate dalla norma sono: dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o l’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Tuttavia (comma 3), per tale rettifica si ha tempo un anno (dalla effettuazione dell’operazione) qualora i suddetti eventi si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni, l’AIDC, nella sua norma di comportamento n. 222, deduce che esisterebbe un “genus” degli accordi sopravvenuti (quelli di cui al comma 2) di cui costituirebbero “species” quelli assoggettati al limite annuale (del comma 3).

L’esigenza sottesa a tale limitazione temporale è, molto semplicemente, di natura antielusiva, ossi quella di evitare che le parti, sulla base di accordi, possano indefinitamente cambiare le carte in tavola e beneficiare della riduzione dell’iva sulla base imponibile.

E’ chiaro però, che tali accordi non possono avere natura elusiva se sottoscritti per “dirimere un’imprevedibile contestazione riguardo all’esecuzione del contratto”, sicché nel documento in commento l’AIDC esprime la necessità che anche in tale fattispecie non vi sia la limitazione temporale di un anno.

Ciò contrasterebbe, continua AIDC, con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità.

Evidentemente, la particolare fattispecie deve essere provata dal fornitore, il quale deve essere in possesso di elementi documentali in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

In base a tale interpretazione, dunque, nel perimetro del comma 3 rientrerebbero unicamente gli accordi sopravvenuti “nell’ambito di relazioni commerciali”, che dipendano da un “mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti”.

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 12 Settembre 2023

 

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