Come rimediare quando si emette per errore una fattura con IVA (anche in reverse charge) che invece doveva essere esente o non imponibile?
Analizziamo le diverse procedure di “correzione” in base alla tipologia di regime Iva applicabile all’operazione
Sfruttiamo una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 203/2023) per esaminare le modalità di recupero dell’IVA a fronte della sua errata applicazione (errore da parte ovviamente del fornitore):
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in caso di operazioni esenti o non imponibili,
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in caso di operazioni in reverse charge.
Cosa accade se la fattura arriva con IVA in reverse charge e non esente
La risposta all’interpello fa riferimento al primo caso, ossia ad un soggetto che riceve una fattura con l’IVA (in reverse charge), invece di esente, come invece andava qualificata l’operazione sottostante.
Dovendo rimediare alla irregolarità, si chiedeva se fosse legittimo accedere al rimborso dell’imposta, anziché emettere una nota di credito.
Come correggere la fattura errata secondo il Fisco
Conformemente a quanto risposto dall’Agenzia, il cessionario o committente può correggere l’errore causato dall’applicazione dell’IVA a operazioni invece esenti, non imponibili o non soggette, mediante delle annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite e che intende neutralizzare, salva l’ipotesi in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
In tal caso infatti, essa può essere recuperata tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o chiesta a rimborso, non valendo le limitazioni previste in via generale, tali per cui il ricorso all’istituto del rimborso non è consentito per ovviare al termine di decadenza del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Nel caso delle operazioni esenti in reverse charge, invece, la legge permette esplicitamente il ricorso al rimborso, e ciò anche oltre il termine di emissione della nota di credito.
La coincidenza, tipica del meccanismo del reverse charge, tra il soggetto debitore e creditore dell’imposta, consente di evitare il rischio che, ricorrendo al rimborso anomalo in luogo della nota di variazione, l’IVA rimborsata al cedente/prestatore non sia, invece, restituita dal cessionario/committente che l’ha originariamente detratta.
A cura di Danilo Sciuto
Martedì 21 Febbraio 2023