La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 26/05/2023, n. 14777, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di soggezione ad Irap delle plusvalenze da cessioni di immobili strumentali.
La determinazione della base imponibile Irap comprende le minusvalenze e plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. In caso di vendita frazionata dei beni strumentali non è dunque esclusa la tassabilità, ai fini Irap, della relativa plusvalenza, non potendosi ragionare in termini di cessione d’azienda, in quanto la stessa presuppone il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile. (Giovambattista Palumbo)