Una fondazione che svolge attività commerciale non può beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid perché non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma. E’ quanto recentemente espresso dall’Agenzia Entrate.
L’Agenzia Entrate sui crediti di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 prevede un credito d’imposta pari 60% dei costi sostenuti nello scorso anno, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi diretti all’adeguamento degli ambienti in modo da consentire, contemporaneamente, il proseguimento dell’attività lavorativa e il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus.
Il beneficio è destinato a:
- esercenti attività d’impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, terme, musei, teatri, e simili);
- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa, anche se non svolgono una delle attività individuate dalla misura agevolativa aperte al pubblico.
Il caso in esame: fondazione che svolge attività commerciale
Nel caso che ha generato la risposta in commento, si tratta di una fondazione che si occupa della diffusione ed elaborazione della cultura, la quale fa presente di dichiarare i ricavi conseguiti tramite i modelli relativi agli enti commerciali.
Nel 2020 ha effettuato alcuni investimenti per garantire la didattica a distanza e consentire lo smart working (software, licenze per l’utilizzo di piattaforme webinar, laptop, e simili) e ritiene di poter beneficiare, per le spese sostenute al riguardo, del credito d’imposta riconosciuto dal decreto “Rilancio”, in caso di investimenti di “carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa”.
La fondazione istante, tuttavia, come risulta dallo stesso interpello, è un ente commerciale e dichiara di svolgere attività commerciale.
Non rientra quindi tra gli organismi senza scopo di lucro ammessi al beneficio (le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore), né può usufruire del tax credit per l’attività d’impresa perché non opera in uno dei settori con codice Ateco ammesso all’agevolazione.
In sintesi, la fondazione non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del requisito soggettivo.
Fonte: Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 432 del 23 giugno 2021
A cura di Danilo Sciuto
Venerdì 25 giugno 2021