Sarà operativo dal 1° luglio 2020 il codice tributo “6915” che consente alle imprese turistiche di recuperare, mediante compensazione in F24, lo sconto riconosciuto ai clienti a titolo di Bonus Vacanze.
Bonus Vacanze: pronto il codice tributo per l’F24
Sarà operativo dal 1° luglio 2020 il codice tributo “6915” che consente alle imprese turistiche di recuperare, mediante compensazione in F24, lo sconto riconosciuto ai clienti a titolo di Bonus Vacanze.
E’ stato istituito dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020, e deve essere utilizzato esclusivamente con il Modello F24 da parte del fornitore del soggiorno a decorrere dal prossimo 1 luglio.
L’articolo 176 del DL 34/2020 riconosce un credito alle famiglie che decidono di trascorrere un periodo di vacanza (in Italia).
Periodo di utilizzo
Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020…
Chi lo offre
… per il pagamento di servizi offerti in Italia dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed & breakfast.
Chi lo riceve
E’ destinato ai nuclei familiari con ISEE, in corso di validità, non superiore a 40mila euro,
Quanto vale?
150 euro per i single; 300 euro per le coppie; 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.
In che modo si recuperano i soldi
Il credito è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto diretto sul corrispettivo dovuto dal cliente, da pagare, d’intesa con il fornitore presso il quale sono fruiti i servizi, e per il restante 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.
Altre modalità
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ha definito le modalità di applicazione dell’articolo 176 prevedendo che:
– il fornitore (esempio l’albergatore) deve confermare l’applicazione dello sconto tramite apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
– dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto il fornitore recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite il modello F24;
– il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a terzi, pena lo scarto del modello F24.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
Il modello F24
Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24 è stato, quindi, istituito il seguente codice tributo:
– 6915 denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.
26 giugno 2020
Vincenzo D’Andò
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico