L’Agenzia delle entrate ha fornito in una recente circolare un importante chiarimento al fine di attribuire ad un ente associativo, ovvero ad una società di capitali, la natura di società sportiva dilettantistica. A tal proposito è necessario che lo statuto sia conforme a determinate clausole di legge. Queste clausole non devono essere confuse con quelle previste dal TUIR al fine di fruire dell’agevolazione riguardante la decommercializzazione dei proventi
L’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento al fine di attribuire a enti associativi, ovvero a società di capitali, natura di “società sportive dilettantistiche”. A tal proposito è necessario che lo statuto sia conforme alle clausole di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002.
Queste clausole non devono essere confuse con quelle previste dall’art. 148, comma 8 del TUIR al fine di fruire dell’agevolazione riguardante la decommercializzazione dei proventi. Il chiarimento si desume dalla circolare 8/E del 2018.
E’ necessario a tal proposito osservare che, fin quando non entrerà pienamente in vigore, la “Riforma