Il tema delle sponsorizzazioni in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare la condizione di inerenza che consente la deducibilità del costo in capo all’azienda sponsor, continua ad attirare l’attenzione del Fisco. Non è sufficiente la presunzione assoluta di inerenza, ma le ragioni di contenzioso con l’erario si sono spostate sul versante dell’Iva. E’ questo l’orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Catania
Il tema delle sponsorizzazione in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare la condizione di inerenza che consente la deducibilità del costo in capo all’azienda sponsor, continua ad attirare l’attenzione del Fisco.
Non è sufficiente la presunzione assoluta di inerenza prevista dall’art. 90 della legge n. 289/2002, ma le ragioni di contenzioso con l’erario si sono spostate sul versante dell’Iva.
E’ questo l’orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che si è così espressa con la sentenza 6313/12/2018. La predetta presunzione trova applicazione entro il limite massimo di 200.000 euro con riferimento alla somma erogata.
Nella controversia presa in esame dai giudici siciliani l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’inerenza in capo alla società sponsor a seguito del