Ristoranti e alberghi: le regole IVA per le prestazioni attive

Un ripasso pratico delle regole di gestione dell’IVA per prestazioni effettuate da alberghi e strutture ricettive e ristoranti.

Le aliquote Iva applicabili alle operazioni attive delle imprese alberghiere

Obiettivo del presente articolo è elencare le aliquote Iva applicabili alle operazioni attive delle imprese alberghiere.

Definizione di impresa alberghiera

aliquote iva per le prestazioni alberghierePer imprese alberghiere, in questo contesto, si intendono quegli operatori turistici che forniscono in forma imprenditoriale servizi di alloggio quali alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere, campeggi, villaggi turistici…

Pertanto restano escluse quelle strutture ricettive non dotate di partita Iva (i.e. B&B e affitti turistici non svolti in forma imprenditoriale).

Obblighi generali dell’impresa turistica

Le imprese turistiche soggiacciono alle ordinarie regole Iva previste per le altre imprese con riguardo alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.

Fatturazione

spese di spedizione addebitate in fatturaL’art. 22 della Legge Iva prevede che per le prestazioni alberghiere non è obbligatoria l’emissione della fattura cartacea a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Pertanto la certificazione dei corrispettivi può avvenire anche con scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale che vanno emessi al momento dell’ultimazione della prestazione (anche quando il corrispettivo non è stato totalmente o parzialmente pagato).

In caso di pagamento anticipato, la ricevuta o lo scontrino vanno emessi in tale momento.

Territorialità  IVA

Ai sensi dell’art. 7 della Legge Iva si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

“le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.

Di conseguenza, le prestazioni alberghiere sono soggette ad Iva in Italia qualora le strutture ricettive siano situate nel territorio dello Stato.

Aliquote IVA: riferimenti normativi

Regola generale per le imprese turistiche:

D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (Legge Iva) Tabella A/3 Parte III punto 120): sono soggette all’aliquota iva del 10% le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della L. 217 del 17.05.1983*, e successive modificazioni , nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.

* si tratta della legge quadro sul Turismo poi sostituita dalla L. n. 135 del 29.03.2001, che all’art. 6 riportava la seguente elencazione delle strutture ricettive

“sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini”.

Disposizioni particolari per alcuni tipi particolari di imprese turistiche:

D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (Legge Iva) art. 10 n. 21):

sono esenti le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (Legge Iva) art. 10 n. 19):

sono esenti le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali*.

* Ai sensi della R.M. prot. n. 363818 del 03.10.1979 gli alberghi che effettuano servizi di cure termali devono scindere il corrispettivo globalmente riscosso assoggettando ad Iva solo la parte relativa alle prestazioni alberghiere.

Prestazioni alberghiere: IVA 10% oppure 21%?

Regola generale e concetto di accessorietà

Le prestazioni relative alla struttura ricettiva scontano l’aliquota Iva del 10% comprese quelle che sono considerate accessorie ad esse, mentre le prestazioni di tipo “non alberghiero-ricettivo” vanno ad aliquota Iva del 21%.

Risulta pertanto fondamentale il concetto di accessorietà (art. 12 Legge Iva).

Essa si manifesta quando c’è una dipendenza funzionale della prestazione accessoria rispetto a quella principale: le prestazioni accessorie sono poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno, di norma, la funzione di integrare e/o completare detta prestazione principale (R.M. n. 230/E del 15.07.2022).

Si tratta di servizi che non costituiscono per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di giustizia Ue dell’11.01.2001, causa C-76/99, paragrafo 27).

La prestazione accessoria

Requisiti necessari affinchè si possa parlare di prestazione accessoria sono quindi:

  1. Fornitura del servizio dal medesimo soggetto che fornisce la prestazione principale.

Ad esempio: se all’interno di una struttura alberghiera c’è una palestra gestita da terzi e la cui fruizione viene da questi separatamente e autonomamente offerta ai clienti, tale servizio non può considerarsi accessorio. Viceversa, nel medesimo caso, se la fruizione alla palestra fosse offerta direttamente dall’albergo ai propri clienti nel pacchetto iniziale, tale servizio diverrebbe accessorio all’alloggio.

  1. Connessione con l’operazione principale.

Deve esserci un collegamento tra le due prestazioni e quella accessoria deve essere di tipo secondario.

E’ necessario quindi che la prestazione accessoria vada a integrare, completare o collegarsi con quella principale.

Non avrebbe senso infatti parlare di accessorietà di fronte a due prestazioni dello stesso livello.

Ovviamente tutto questo, tramutato nel concreto, può generare interpretazioni diverse e quindi materia di contenzioso col Fisco.

Ad esempio, nel caso di un albergo che fornisca anche il servizio di lavaggio auto affidandolo ad un autolavaggio esterno, non è così facile stabilire se la seconda possa essere considerata una prestazione accessoria alla prima.

Di seguito si è cercato di elencare una serie di prestazioni abbinandovi la relativa aliquota Iva, anche se è sempre consigliabile valutare le situazioni caso per caso per verificare se si rientra o meno nel concetto di “accessorietà”.

Alcune delle principali casistiche

Sono soggette ad aliquota Iva del 10%: *

  • Le prestazioni di alloggio in Alberghi, Bungalows, Case mobili, Appartamenti turistici, Tende, ecc.. compresi anche i servizi di mezza o completa pensione e compresi i servizi accessori al pernottamento (cambio della biancheria, lavanderia, somministrazione di luce / acqua / riscaldamento / aria condizionata, servizio di trasporto all’arrivo e alla partenza, servizi di telefonia, internet, piscina, parcheggio, ecc…).

  • Somministrazione di alimenti e bevande (in bar, ristoranti, …).

* L’Iva del 10% si applica indipendentemente dal fatto che il committente sia il turista privato (italiano o straniero) oppure una agenzia italiana o estera.

Sono soggette ad aliquota Iva del 21%:

  • Servizi extraricettivi (quali concessione sale per congressi o mostre, impianti sportivi a pagamento, trattamenti estetici, …).

  • Servizi di parcheggio (solo se non rientra come servizio accessorio alla prestazioni di alloggio).

Ad esempio: il parcheggio di un posto barca è soggetto ad Iva 21%, mentre il parcheggio auto offerto al turista che alloggia nella struttura ricettiva è operazione accessoria al pernottamento e quindi sconta l’Iva del 10%, così come la concessione di piazzole per caravan all’interno della struttura ricettiva (in quanto a fronte di tale servizio l’utente riceve un servizio di alloggio).

  • Servizi sportivi come ad esempio l’utilizzo di una piscina (solo se non rientra come servizio accessorio alla prestazioni di alloggio).

Ad esempio, in un albergo con piscina: se l’accesso alla piscina è compreso nell’alloggio esso costituisce una prestazione accessoria (quindi il tutto viene addebitato all’utente con Iva 10%), mentre se l’accesso alla piscina è fatto pagare ad un terzo che non alloggia nell’albergo essa è una prestazione autonoma che va con Iva 21%.

Nell’ipotesi di un albergo che fornisca l’accesso alla piscina di un albergo vicino o di una struttura terza, anche in questo caso all’utente che alloggia nell’albergo viene addebitata la prestazione al 10% come accessoria rispetto all’alloggio.

E’ poi l’altro albergo (o la struttura terza) che addebita periodicamente all’albergo il servizio per l’utilizzo da parte del proprio impianto sportivo al 21%.

  • Canoni di affitto di azienda (es: affitto di un bar all’interno di un campeggio).

  • Canoni di affitto per spazi bancomat.

  • Provvigioni attive.

  • Vendite di oggetti turistici (ad eccezione dei libri che sono non soggette ad Iva art. 74).

  • Cessioni di cespiti.

Altri casi particolari:

  • Organizzazione di matrimoni in strutture ricettive: le prestazioni di servizi di alloggio e ristorazione scontano l’Iva al 10%. Invece, la sola locazione di sale/spazi per matrimoni (in quanto ad esempio i servizi d ristorazione fossero prestati da terzi) è soggetta ad Iva ordinaria similarmente a quanto avviene per il convegni.

  • Le cessioni di schede telefoniche sono non soggette Iva ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 633/72.

  • Le cessioni di beni all’interno dei supermercati/bar seguono le normali aliquote Iva (con possibilità di utilizzare la ventilazione dei corrispettivi).

  • Le caparre ricevute dai clienti sono fuori campo Iva.

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27 marzo 2013

Marco Righetti