Viene ampliato l’uso della dichiarazione integrativa: dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con alcuni documenti di prassi, che fanno il punto sulla disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, contenuta nei commi da 6-bis a 6-quinquies dell'art. 8 del dpr n. 322/98, si legge che il contribuente può modificare la scelta tra rimborso e compensazione del credito Iva, espressa nella dichiarazione annuale attraverso una dichiarazione integrativa, anche se l'ufficio ha avviato l'istruttoria del rimborso; lo stesso strumento è utilizzabile anche per il visto di conformità mancante nella dichiarazione originaria.
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