Imposta di donazione nel Trust

Qualora il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza.

Trust: niente imposta di donazione se manca un trasferimento di ricchezza tra i soggetti che lo compongono

imposta di donazione trustStop all’imposta di donazione nel Trust se nel trasferimento patrimoniale coincide il disponente/beneficiario: il disponente coincide con il beneficiario del Trust, quindi l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo, mancando un trasferimento di ricchezza.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 106 del 15 febbraio 2021.

Ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ed al Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, in base ai quali l’imposta si applica in caso di «costituzione di vincoli di destinazione».

In linea di principio, l’Agenzia evidenzia che l’attribuzione di beni e/o diritti ai beneficiari di trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 346 del 1990.

In particolare, nel caso trattato, viene rilevata la circostanza che il soggetto disponente coincide con il soggetto beneficiario del Trust.

Pertanto, afferma l’Agenzia delle entrate, l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza.

Tutto ciò viene avvalorato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che:

«solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza».

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 17 febbraio 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico