Viene in sostanza ribadita l'inesistenza della soggettività del trust, il quale costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non dotato di personalità giuridica.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di soggettività giuridica del trust.
La soggettività del trust: la contestazione del fisco
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, in relazione ad un atto notarile con il quale il contribuente aveva costituito un Trust autodichiarato, di cui si era nominato trustee riservandosi di nominare i beneficiari, aveva liquidato le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, come previsto dall'art. 2, comma 49, del Dl. n. 262/2006, dovute sul valore delle quote di una società devolute nel citato trust.
Il trustee si opponeva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale respingeva il ricorso, ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva del Trust e ritenendo applicabili le imposte in misura proporzionale sul vincolo di destinazione, ex art. 47 della L. n. 262/2006.
L'appello proposto dal trustee veniva invece accolto dalla Commissione Tributaria Regionale.
In particolare, i giudici di secondo grado escludevano la soggettività passiva del trust, trattandosi di un insieme di beni destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee ed affermavano la debenza in misura fissa delle imposte di donazione-successione, non ravvisando nella costituzione del trust un trasferimento di ricchezza, con difetto, pertanto, del presupposto di imposta.
L'Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione dell'art. 73 del Tuir, per avere la CTR erroneamente escluso la legittimazione passiva del trust, in contrasto con il disposto della norma citata, che ha incluso il trust tra i soggetti pass