Il trust, benchè privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, viene considerato, un soggetto passivo delle imposte dirette. L’art. 73 del Tuir, individua espressamente i trust tra i soggetti passivi Ires, ma non comporta una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi.
Viene in sostanza ribadita l’inesistenza della soggettività del trust, il quale costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non dotato di personalità giuridica.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di soggettività giuridica del trust.
La soggettività del trust: la contestazione del fisco

Il trustee si opponeva dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale respingeva il ricorso, ritenendo la sussistenza della legittimazione passiva del Trust e ritenendo applicabili le imposte in misura proporzionale sul vincolo di destinazione, ex art. 47 della L. n. 262/2006.
L’appello proposto dal trustee veniva invece accolto dalla Commissione Tributaria Regionale.
In particolare, i giudici di secondo grado escludevano la soggettività passiva del trust, trattandosi di un insieme di beni destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee ed affermavano la debenza in misura fissa delle imposte di donazione-successione, non ravvisando nella costituzione del trust un trasferimento di ricchezza, con difetto, pertanto, del presupposto di imposta.
L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la violazione dell’art. 73 del Tuir, per avere la CTR erroneamente escluso la legittimazione passiva del trust, in contrasto con il disposto della norma citata, che ha incluso il trust tra i soggetti passi

