In presenza di un trust realizzato allo scopo di sottrarre un patrimonio all’Erario può ritenersi integrata la condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Il Trust nullo – Aspetti generali
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione penale (n. 20862 dell’11.5.2018), in presenza di un trust anche civilisticamente nullo (ma previsto dalla legge straniera applicabile in forza della Convenzione dell’Aja), se questo è realizzato allo scopo di sottrarre un patrimonio al pagamento delle imposte, può ritenersi integrata la condotta di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, Legge n. 74/2000).
È stata quindi ritenuta erronea la tesi difensiva dell’imputato, secondo cui la realizzazione di un atto civilisticamente nullo escluderebbe a priori l’integrazione della condotta penalmente rilevante.
Nel caso di specie, realizzando il trust, il contribuente aveva creato un diaframma tra il patrimonio personale e la proprietà segregata, al fine di eludere le ragioni erariali.
Se però è possibile dimostrare che tale situazione era meramente apparente, in quanto il disponente manteneva ogni potere sui beni conferiti in trust, lo schema formale cade e la costituzione del trust si configura come un atto fraudolento in grado di ostacolare l’azione di recupero.
Il trust in generale
La sentenza della Corte di Cassazione qui ripresa e commentata riguarda un’ipotesi di sottrazione fraudolenta di beni finalizzata a non corrispondere le imposte, realizzata attraverso un trust che non possedeva i caratteri della “regolarità” civilistica secondo il diritto interno italiano, ma che nondimeno era stato costituito seguendo le previsioni di un ordinamento non nazionale, e che si prestava a fungere da strumento per la realizzazione dell’illecito penale tributario.
Al riguardo, è opportuno premettere qualche precisazione in merito a questo istituto – il trust – e al suo “funzionamento” secondo le disposizioni vigenti.
La figura del trust ha ricevuto pieno riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con il D.L. 30.12.2005, n. 273 (convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), che ha introdotto nel codice civile l’art. 2645-ter.
In forza di tale articolo, è stata consentita la creazione di un vincolo di destinazione con riferimento a determinati beni, al fine della loro destinazione a interessi meritevoli di tutela.
Quanto alle disposizioni tributarie, ai fini delle imposte sui redditi, il trust può essere opaco (dotato di autonoma soggettività tributaria), ovvero trasparente (con imputazione del reddito ai beneficiari, analogamente a ciò che è previsto per le società fiscalmente trasparenti).
Inoltre, con riguardo al trust possono aversi problemi circa la residenza all’Italia o all’estero, che possono riguardare sia il trust che i beneficiari (eventualmente residenti in Stati / territori differenti).
Già in precedenza, secondo l’art. 2, comma 1, della Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985 (recepita in Italia con legge 16.10.1989, n. 364), il trust veniva qualificato come
“il complesso dei rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse d