Continuiamo ad analizzare la bozza di circolare sulla disciplina fiscale del trust.
In questo articolo vediamo come inquadrare l’applicazione dell’imposta di donazione al trust non residente all’interno dell’imposizione complessiva ai fini delle imposte indirette.
Imposta di donazione del trust: disciplina ai fini delle imposte indirette
Si ricorda che il comma 4-quater) all’articolo 45 del Tuir prevede che:
«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
L’Agenzia riconosce che si tratta di una presunzione relativa.
Viene osservato che:
“l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del trustee, la distinzione fra:
- patrimonio, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust;
- reddito, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso”.
Anche se si sta affrontando il tema reddituale, è evidente che vi sono anche riflessi in tema di imposizione indiretta.
Se il contribuente non dimostra che le attribuzioni al beneficiario sono costituite da capitale/fondo, le stesse saranno tassate in capo a quest’ultimo come reddito di capitale.