Imposta di donazione del trust: disciplina ai fini delle imposte indirette
Si ricorda che il comma 4-quater) all’articolo 45 del Tuir prevede che:
«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
L’Agenzia riconosce che si tratta di una presunzione relativa.
Viene osservato che:
“l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del trustee, la distinzione fra:
- patrimonio, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust;
- reddito, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso”.
Anche se si sta affrontando il tema reddituale, è evidente che vi sono anche riflessi in tema di imposizione indiretta.
Se il contribuente non dimostra che le attribuzioni al beneficiario sono costituite da capitale/fondo, le stesse saranno tassate in capo a quest’ultimo come reddito di capitale.